Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1376 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la decisione n. 64/4/06 della Commissione tributaria regionale di Perugia, emessa il 19 giugno 2006, depositata il 21 febbraio 2007, R.G. 570/04;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Nunzio Wladimiro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 21 luglio 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

OSSERVA 1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate di Gualdo Tadino alla richiesta di rimborso del contribuente S.L. delle somme pagate in autotassazione per l’anno 2000 sulla pensione corrispostagli dall’Etablissement d’Assurances contre la viellesse et l’invaliditè, per rapporto di lavoro dipendente prestato in Lussemburgo. Il ricorrente invocava l’applicazione in suo favore dell’art. 18, comma 2 della Convenzione italo-lussemburghese, intesa ad evitare le doppie imposizioni, recepita in Italia dalla L. n. 747 del 1982;

2. La C.T.P. di Perugia e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione: a) omessa motivazione in ordine alla qualificazione della natura della prestazione pensionistica essenziale per decidere in merito all’applicazione dell’art. 18, comma 1 o 2 della convenzione; b) violazione dell’articolo 2697 c.c. conseguente alla ritenuta irrilevanza della mancata prova della doppia imposizione che costituisce invece il presupposto per l’applicazione della Convenzione; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 1 e 2, della Convenzione conseguente alla applicazione alla fattispecie del secondo comma che regola le prestazioni di sicurezza sociale (infortuni e malattie) e non invece del primo comma che regola le prestazioni pensionistiche (e in particolare la pensione di vecchiaia); d) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18, commi 1 e 2, della Convenzione e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15 – T.U.I.R. in quanto anche in caso di applicazione del secondo comma si sarebbe dovuta ritenere soggetta ad imposizione in Italia la prestazione previdenziale, salvo il diritto del contribuente alla detrazione del credito di imposta in base all’art. 15 – T.U.I.R. che lo prevede in caso di doppia imposizione.

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

1. l’interpretazione dell’art. 18 della Convenzione sostenuta dall’Agenzia ricorrente appare preferibile perchè più aderente al testo normativo e più congrua rispetto alla ratio generale dello strumento internazionale. Sotto il primo profilo per il riferimento alla natura sociale delle prestazioni previdenziali previste dall’art. 18, comma 2. Sotto il secondo profilo per la generale attrazione delle pensioni all’imposizione da parte del solo Stato di residenza del percettore;

sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese processuali dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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