LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
P.A. e S.N.;
– intimati –
avverso la decisione n. 53/07/07 della Commissione tributaria regionale di Napoli, emessa il 19 febbraio 2007, depositata il 20 febbraio 2007, R.G. 6965/06;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2009 Generale Dott. De Nunzio Wladimiro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 21 luglio è stata depositata relazione che qui si riporta:
Il relatore cons. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:
OSSERVA 1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione che ha rettificato la tassazione dell’acquisto della casa di abitazione dei contribuenti conseguente alla revoca dell’agevolazione per la prima abitazione della S.;
2. La C.T.P. di Benevento accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 2727 cod. civ. nonchè della nota 2 bis, art. 1, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
4. L’Agenzia delle Entrate pone il seguente quesito di diritto: se “violi le norme in rubrica il giudice del merito che in una fattispecie di revoca dell’agevolazione fiscale concessa alla prima casa per difetto del requisito della residenza, ritenga che le risultanze anagrafiche possano essere disattese in guanto la norma tributaria non farebbe riferimento alla residenza anagrafica ai fini dell’agevolazione, con ciò misconoscendo il valore di prova preventiva della residenza effettiva assegnato dalla legge alle suddette risultanze”.
RITENUTO IN DIRITTO
Che:
1. secondo giurisprudenza costante, in tema di imposta di registro, ai sensi del comma 2 bis della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (comma, applicabile “ratione temporis”, introdotto dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16, conv. in L. 19 luglio 1993, n. 143) – che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nel D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, conv. in L. 5 aprile 1985, n. 118 – la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel comune ove l’acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all’eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto (cfr. Cassazione civile, sez. 5^, n. 13064 del 1 giugno 2006 e n. 1173 del 21 gennaio 2008);
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010