LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
M.C.;
– intimato –
avverso la decisione n. 8/50/07 della Commissione tributaria regionale di Milano, emessa il 26 gennaio 2007, depositata il 16 febbraio 2007, R.G. 3469/06;
udito l’Avvocato;
2009 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 24 luglio 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta;
Il relatore cons. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:
OSSERVA 1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente M.C., esercente l’attività di medico convenzionato, negli anni dal 2000 al 2003;
2. La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso ritenendo nella specie inesistente un’autonoma organizzazione dell’attività e la C.T.R. ha confermato tale decisione ribadendo quanto al rigetto dell’eccezione di decadenza relativa all’anno 2000 che il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 decorre dal saldo del versamento dell’IRAP cosicchè la richiesta di rimborso deve comunque considerarsi tempestiva;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Motivo rispetto al quale pone il seguente quesito di diritto: se il contribuente è decaduto dal diritto al rimborso delle somme versate, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, allorchè la relativa istanza sia stata presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dalla predetta norma, computato a far tempo dalla data di versamento dell’acconto di imposta qualora, già al momento in cui esso venne eseguito, non era dovuto.
RITENUTO IN DIRITTO
Che:
1. al quesito di diritto proposto debba darsi risposta positiva con conseguente accoglimento del ricorso in quanto, come ha ormai chiarito la giurisprudenza di questa Corte Cassazione civile sezione 5^ n. 13478 del 26 maggio 2008), il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto della domanda di rimborso per l’anno 2000 e che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso per l’anno 2000. Spese del giudizio di cassazione compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010