LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
M.V.;
– intimato –
avverso la decisione n. 15/38/07 della Commissione tributaria regionale di Milano, emessa il 23 gennaio 2007, depositata il 28 maggio 2007, R.G. 4317/06;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2009 Generale Dott. Sorrentino Federico;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 24 luglio 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:
Il relatore cons. Giacinto Bisogni, Letti gli atti depositati:
OSSERVA 1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l’ufficio delle Entrate di Cantù ha recuperato l’imposta di registro integrale dovuta dal contribuente M.V. a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa conseguente alla rivendita dell’immobile prima del decorso dei 5 anni dall’acquisto e al mancato trasferimento della residenza nel Comune dove era ubicato il fabbricato. Il contribuente ha dedotto di aver rivenduto l’immobile per acquistare nello stesso Comune di Milano un appartamento da adibire a propria residenza come era poi concretamente avvenuto;
2. La C.T.P. di Como ha rigettato il ricorso ritenendo che fosse stata integrata una duplice causa di decadenza dai benefici;
3. La C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente ritenendo provato che l’immobile compravenduto era ubicato nel comune dove il M. svolge la sua attività lavorativa;
4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione: a) nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota 2 bis, comma 4, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986; c) omessa motivazione su fatti decisivi e controversi.
RITENUTO IN DIRITTO
Che:
1. sia sotto il profilo del difetto di motivazione, per ciò che concerne la non chiara individuazione degli elementi di prova che hanno fatto ritenere sussistenti i requisiti per ottenere e mantenere l’agevolazione per l’acquisto della prima casa, sia sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge (secondo motivo) il ricorso è infondato;
2. quanto alla interpretazione della norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 va rilevato che in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 1, comma 2, convertito in L. 24 maggio 1993, n. 75, la decadenza dal beneficio, nell’ipotesi di vendita dell’immobile prima del compimento di un quinquennio dall’acquisto, è esclusa, nel caso di acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla alienazione di quello acquistato fruendo dell’agevolazione in parola (Cassazione civile, sezione 5^, n. 28880 del 9 dicembre 2008);
3. secondo le stesse deduzioni della ricorrente tale vicenda corrisponde a quella avvenuta in concreto perchè il M. dopo aver acquistato il 6 ottobre 1999 l’appartamento in regime di agevolazione lo ha rivenduto acquistando un altro immobile il 17 aprile 2000 che ha effettivamente destinato a prima abitazione;
4. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010