Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1384 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Fornelle società cooperativa edilizia a r.l.;

– intimata –

avverso la decisione n. 249/39/07 della Commissione tributaria regionale di Roma, sezione staccata di Latina, emessa il 21 marzo 2007, depositata l’8 giugno 2007, R.G. 4829/05;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 24 luglio 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni, Letti gli atti depositati:

OSSERVA 1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento IRPEG e ILOR per l’anno 1995;

2. La C.T.P. ha accolto il ricorso;

3. La C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello perchè notificato invalidamente presso il difensore sostituito;

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1. L’Agenzia formula il seguente quesito: se in difetto della notifica della variazione del domicilio eletto, della residenza o della sede sociale, i successivi atti del processo, e nella specie l’appello, continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato dalla parte con conseguente erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello notificato in tale luogo.

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

1. l’impugnazione per violazione di legge è inammissibile dato che la sentenza impugnata ha accertato l’avvenuta comunicazione della sostituzione dei difensori della società appellata e l’indicazione del nuovo difensore nel testo della stessa sentenza;

2. l’Agenzia delle Entrate avrebbe dunque dovuto impugnare tale accertamento sotto il profilo del vizio di travisamento della realtà processuale relativa all’avvenuta comunicazione della variazione del difensore e del luogo indicato come destinato a ricevere le notificazioni nel successivo corso del giudizio;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere dichiarato in ammissione senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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