Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1392 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14287/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.D., C.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, Presso lo studio dell’avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 168/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 6/12/07, depositata il 14/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Zhara Buda Claudia, difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di C.B. e L.D. (che resistono con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione dell’avviso di liquidazione emesso in relazione alla revoca dei benefici previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, per la c.d. “prima casa”, la C.T.R. Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuente) rilevando che la mancata presa di possesso dell’immobile nei 18 mesi dall’acquisto doveva attribuirsi ad un impedimento oggettivo e non prevedibile consistente in una infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante, impedimento che non aveva fatto decadere i contribuenti dal beneficio, consentendo uno slittamento del termine per il perdurare della forza maggiore, il cui venire meno aveva poi consentito l’iscrizione nell’anagrafe del Comune.

2. Giova preliminarmente rilevare che i controricorrenti hanno eccepito la formazione del giudicato interno affermando che nella sentenza di primo grado era stato dedotto (senza alcuna censura sul punto) che i contribuenti entro 18 mesi dall’acquisto avevano “stabilito” la propria residenza nel Comune ove era situato l’immobile. Premesso che, ai fini della fruizione dell’agevolazione de qua, è necessario l’intervenuto trasferimento della residenza anagrafica e che “stabilire” la residenza, se non significa che è intervenuto il suddetto trasferimento, è assolutamente irrilevante ai fini del decidere, occorre evidenziare che dalla sentenza d’appello (in questa sede impugnata) non risulta che i primi giudici ebbero ad affermare che i ricorrenti trasferirono tempestivamente la residenza nel Comune de quo, risultando invece che i primi giudici affermarono che i contribuenti erano incorsi in forza maggiore ostativa del tempestivo trasferimento, ed in proposito è appena il caso di rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’interpretazione della sentenza impugnata compete al giudice dell’impugnazione (essendo, anzi, il primo dei suoi doveri) e il sindacato sulla correttezza di tale interpretazione può essere sollecitato solo con un’espressa censura, in sede di legittimità, che investa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’attività ermeneutica del giudice d’appello in ordine alla sentenza di primo grado, ovvero, rincorrendone i presupposti, col rimedio revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, laddove la controricorrente non ha in alcun modo censurato l’interpretazione della sentenza di primo grado operata dai giudici d’appello (v. Cass. n. 3248 del 2003).

La controricorrente deduce inoltre la formazione del giudicato interno in ordine all’affermazione (contenuta nella sentenza d’appello e in questa sede asseritamente non censurata) secondo la quale il contribuente si era attivato nei termini e con ogni mezzo per ottemperare agli obblighi assunti per legge. In proposito, è tuttavia da osservare, per un verso, che la circostanza risulta irrilevante, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa non è sufficiente attivarsi al fine di trasferire nei termini la residenza, ma occorre che sussista, entro il termine previsto, il requisito della residenza nel Comune ove l’immobile è ubicato, senza che, peraltro, possa attribuirsi alcuna rilevanza giuridica alla, realtà fattuale, ove contrastante con il dato anagrafico, o all’eventuale successivo ottenimento della residenza (v. Cass. n. 4628 del 2008) e, per altro verso, che il ricorso proposto in questa sede ha in ogni caso contestato proprio la sussistenza di una ipotesi di forza maggiore, ossia di una forza esterna ostativa in modo assoluto al compimento dell’attività richiesta.

L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione dell’art. 1 della Tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986, e vizio di motivazione) risulta manifestamente fondato, posto che, a prescindere da ogni altra considerazione, una infiltrazione di acque reflue in un appartamento non rappresenta in sè un impedimento avente le caratteristiche della forza maggiore (soprattutto considerato l’ampio lasso di tempo entro il quale il trasferimento di residenza avrebbe potuto realizzarsi) se non in caso di prova del momento della sua insorgenza, del suo protrarsi, ovvero di eventuali complicanze idonee a rendere particolarmente lunga e difficile la riparazione e ad impedire in ogni modo assoluto e per tutto il tempo a disposizione non solo la presenza nell’immobile, ma, in ogni caso, l’ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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