Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1394 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16240-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

COGECO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 67/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, dell’8/03/2007 depositata il 26/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L’Agenzia, delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della s.p.a. Co.GE.CO (che non si è costituita) e avverso la sentenza n. 67/17/07, depositata il 26-04-07, con la quale, in controversia concernente avviso di rettifica IVA relativo al 1991, la C.T.R. Sicilia aveva rigettato l’appello dell’Ufficiò (e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente), rilevando che l’avviso opposto era carente di motivazione in quanto motivato con riferimento ad atti (processo verbale relativo alla verifica presso altro soggetto) non portati a conoscenza della contribuente.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 36 c.p.c. ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62) risulta manifestamente fondato, posto che, prescindendo da ogni altra considerazione, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in tema di accertamento tributario motivato “per relationem”, nella disciplina (applicabile nella specie “ratione temporis) anteriore alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (recante lo statuto dei diritti del contribuente), la legittimità dell’avviso richiede (non la allegazione ma) solo la conoscenza o la conoscibilità dell’atto da parte del contribuente, anche ove si tratti di atto extratestuale (v. Cass. n. 9220 del 2008), mentre solo col regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto “per relationem”, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (v. Cass. n. 1906 del 2008).

E’ inoltre da rilevare che il contribuente ha diritto di conoscere la motivazione dell’atto impositivo, e perciò ha sempre diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, anche in ipotesi di “rinvio di secondo grado” o “a catena” (nel caso cioè di atto che rinvia ad altro atto a sua volta contenente un rinvio per relationem), ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti gli atti ai quali si faccia eventuale riferimento nell’atto impositivo (o in quelli ai quali questo rinvia), per ciò solo che ad essi si faccia riferimento, se tale contenuto non serve ad integrare la motivazione dell’atto impositivo in quanto essa, eventualmente integrata anche con gli atti (noti) cui rinvia per relationem, è già sufficiente (e il richiamo ad altri atti ha pertanto solo valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo o di quello cui esso rinvia per relationem) è già riportato nell’atto noto. Non basta pertanto che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti ai quali si fa riferimento nell’atto impositivo (o in quelli cui esso rinvia), ma occorre provare che almeno una parte del contenuto di tali atti sia necessaria ad integrare (direttamente o indirettamente) la motivazione del suddetto atto impositivo e che tale parte non sia stata già riportata in tale ultimo atto (ovvero in quelli cui esso rinvia), venendo così comunque a conoscenza del contribuente, mentre nella specie parte ricorrente ha dimostrato (peraltro riportandone parte del testo in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza) che il nucleo essenziale del p.v.c. relativo ad altro soggetto era stato riportato nel p.v.c. relativo alla contribuente e ad essa pacificamente noto.

Anche il secondo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla omessa considerazione della circostanza che nel p.v.c. redatto nei confronti della società erano riportati i passi essenziali del p.v.c. redatto nei confronti del fornitore) risulta manifestamente fondato, alla luce di quanto esposto in relazione al motivo che precede.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere a decidere la controversia alla luce dei principi enunciati in sede di esame del primo motivo ed a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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