LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21949-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 151/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, del 26/4/07, depositata il 05/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di S.M. (che non si è costituita), ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) avverso la sentenza n. 151/23/07, depositata il 5-7-07, con la quale, in controversia riguardante impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor in relazione all’anno di imposta 1984, la C.T.R. Puglia, in parziale modifica della sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente) accoglieva l’appello dell’Agenzia limitatamente alla sanzione – rilevando che l’accertamento della fittiezietà di operazioni di compravendita di olio legittimava la sanzione per infedele dichiarazione -, ma lo rigettava quanto alla determinazione del reddito, rilevando che l’accertata inesistenza di operazioni attive e passive dimostrava l’inesistenza di materia imponibile.
2. Premesso che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la relazione ex art. 380-bis c.p.c. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009), il collegio ritiene che l’unico motivo di ricorso (col quale la ricorrente, deducendo violazione del D.P.R. n. 537 del 1973, art. 74 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 censura la sentenza impugnata per aver i giudici d’appello ritenuto illegittimo il mancato abbattimento dell’imponibile relativo a fatture per operazioni inesistenti) sia da ritenere ammissibile per idoneità del quesito formulato.
Il motivo risulta inoltre manifestamente fondato alla luce della recente giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale “non integra la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 la circostanza che l’ufficio si limiti a recuperare soltanto i costi fittizi, senza poi abbattere i pretesi maggiori ricavi fittiziamente dichiarati, esistendo un principio di tipicità degli atti di accertamento, nel cui ambito, fatta eccezione per i provvedimenti adottati in via discrezionale in autotutela o su richiesta di rimborso, non sono previsti provvedimenti finalizzati alla riduzione del debito d’imposta dichiarato dal contribuente” (v. tra le altre Cass. n. 4224 del 2006).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra riportato.
In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa sezione della C.T.R. Puglia.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010