LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23158-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 83/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, DEL 4/7/07 depositata il 24/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di G.P. (che non si è costituito), ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) avverso la sentenza n. 83/42/07, depositata il 24-07-07, con la quale, in controversia riguardante impugnazione di avvisi di accertamento per Iva, Irpef, Irap e Addizionale regionale in relazione all’anno di imposta 1998, la C.T.R. Lombardia, in accoglimento dell’appello del contribuente, annullava l’avviso opposto perchè basato sui parametri di cui al D.P.C.M 29 gennaio 1996, rilevando che il suddetto DPCM doveva essere disapplicato perchè emanato senza il preventivo parere del Consiglio di Stato.
2. Premesso che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la relazione ex art. 380-bis c.p.c. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossìa dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009), il collegio ritiene che l’unico motivo di ricorso (col quale la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 188, L. n. 400 del 1988, art. 17 nonchè del D.P.C.M 29 gennaio 1996, rilevando che nella specie non necessitava il preventivo parere del Consiglio di Stato) sia da ritenere ammissibile per idoneità del quesito formulato.
Il motivo risulta inoltre manifestamente fondato alla luce della recente giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale “la procedura speciale di approvazione dei parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, in quanto derogatoria rispetto a quella statuita dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato” (v. Cass. n. 27656 del 2008).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra riportato.
In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa sezione della C.T.R. Lombardia.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010