Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1397 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23849-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 70/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI POTENZA, del 16/4/01 depositata il 05/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

IN FATTO E IN DIRITTO 1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti D.M.B. L. (che non si è costituita), ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 70/1/07, depositata il 05-07-07, con la quale, in controversia riguardante impugnazione di avviso di rettifica Iva per il 1997 relativo, per quel che in questa sede ancora rileva, a maggiori ricavi concernenti beni dei quali si era presunta la cessione perchè non indicati tra le rimanenze finali, la C.T.R. Basilicata confermava la sentenza di primo grado (che aveva annullato l’avviso opposto limitatamente alla suddetta presunzione di maggiori ricavi), rilevando che la mancata indicazione dei suddetti beni nelle rimanenze finali era stata determinata da errore.

2. I primi tre motivi di ricorso (coi quali si deduce, sotto diversi profili, vizio di motivazione della sentenza impugnata) sono manifestamente fondati, posto che la decisione di disattendere la presunzione di maggiori ricavi fondata sulla mancata annotazione di alcuni beni nelle rimanenze finali risulta motivata solo sulla base della semplice affermazione di un errore da parte della contribuente, senza alcuna analisi di elementi oggettivi idonei a sostenere la mera affermazione della contribuente e senza che possano assumere rilievo univoco in tal senso le circostanze (della liquidazione di una società affiliante e della stipulazione di un contratto di subagenzia) genericamente; indicate in sentenza.

Il quarto motivo (col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4) resta assorbito dalla manifesta fondatezza dei motivi sopraesposti.

3. I primi tre motivi di ricorso devono pertanto essere accolti per manifesta fondatezza, con assorbimento del quarto, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice. In assenza di attività difensiva, nessuna disposizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa sezione della C.T.R. Basilicata.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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