Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1400 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16726/2008 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CURCIO Vittoria giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BUSTO ARSIZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 30/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, del 27/2/2007 depositata il 20/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Curcio Vittoria che si riporta ai motivi del ricorso e chiede la trattazione in Pubblica Udienza;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 20/4/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dal contribuente Sig. C.D. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Varese di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione ad avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate di Busto Arsizio a titolo di IRPEF ed ILOR per gli anni d’imposta 1994 e 1995.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Con unico motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130), e allorquando viene come nella specie denunziato vizio di motivazione a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; e) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come già più sopra osservato carente di autosufficienza.

Esso si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo riatteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente ha presentato memoria chiedendo l’audizione in camera di consiglio e depositando copia della sentenza n. 47/42/09 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia del 9/4/2009 avente ad oggetto l’opposizione dal medesimo spiegata avverso avvisi di accertamento emessi dall’AGENZIA delle ENTRATE di Busto Arsizio a titolo di IRPEF ed ILOR per gli anni d’imposta 1992 e 1993;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione; atteso che il ricorrente ha con atto depositato in Cancelleria anteriormente all’udienza chiesto l’audizione in camera di consiglio e prodotto copia della pronunzia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia del 9/4/2009 concernente le opposizioni spiegate avverso avvisi di accertamento emessi a titolo di IRPEF ed ILOR per gli anni d’imposta 1992 e 1993;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni del ricorrente, dovendo in ogni caso osservarsi che l’annotazione nella specie nel c.d. libretto verde delle ore di lavoro svolte dall’odierno ricorrente non si appalesa invero logicamente contrastante l’annotazione altresì dei pagamenti dal medesimo effettuati in favore di personale dipendente commisurati alle ore lavorate (c.d.

cottimisti), come ritenuto nell’impugnata sentenza;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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