Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1414 del 26/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CIRCOLO ARCI CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Bertoloni n. 55, presso l’avv. CEFALY Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Mauro Bussani giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 14/44/07, depositata il 2 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 14/44/07, depositata il 2 marzo 2007, con la quale, accogliendo l’appello del Circolo ARCI Centro, ha affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso, ai fini dell’IVA per il 1997, nei confronti del contribuente, in relazione all’attività commerciale di bar-caffè dal medesimo svolta in favore dei propri associati e di terzi.

Il Circolo resiste con controricorso.

2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, appare manifestamente fondato, sulla base della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, sia in tema di imposte sui redditi che di IVA, nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 383, art. 4, che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi, l’attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale (cfr., ex plurimis, per le imposte sui redditi, Cass. n. 15191 del 2006 e già Cass. n. 3850 del 2000; per l’IVA, Cass. nn. 19839 e 20073 del 2005, 26469 e 28781 del 2008; contra, la isolata Cass. n. 280 del 2004, citata nella sentenza impugnata).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del P.M., mentre ha depositato memoria il controricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, aggiungendo, in ordine alle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso, ribadite dal contribuente nell’anzidetta memoria per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (omessa specifica indicazione e omesso deposito del processo verbale di constatazione), che le stesse sono irrilevanti, poichè attengono al solo secondo motivo, non oggetto di esame in questa sede in quanto assorbito dall’accoglimento del primo (che pone una questione di puro diritto sulla base di quanto risulta dalla sentenza impugnata);

che, pertanto, in virtù del principio di diritto sopra richiamato (riaffermato anche dalle sentenze nn. 29097 e 29098 del 2008), va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza citata si è consolidata in epoca recente, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472