Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1420 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Tibullo n. 16, presso l’avv. Patrizia Velletri, rappresentato e difeso dall’avv. Bracciale Franco giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 208/39/07, depositata l’8 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

udito l’avv. Franco Bracciale per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE NUNZIO Wladimiro, il quale dichiara di non avere nulla da osservare in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. G.M. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 208/39/07, depositata l’8 giugno 2007, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, e’ stata confermata la legittimita’ dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per IRPEF relativa all’anno 1997.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, fra l’altro, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per illegittimita’ della motivazione per relationem, priva della confutazione dei motivi di gravame, appare manifestamente fondato (con assorbimento del secondo), in quanto la motivazione della sentenza si risolve nella mera adesione acritica alla sentenza di primo grado, oltre che in generiche affermazioni di legittimita’ della pretesa tributaria, le quali non consentono di ritenere che a tali conclusioni il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (osservando, in ordine all’eccezione di inammissibilita’ del controricorso sollevata dal ricorrente in memoria, che la stessa e’ infondata, non essendo necessario che l’Agenzia delle entrate rilasci una specifica procura all’Avvocatura dello Stato per il singolo giudizio, in virtu’ del disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2: Cass., Sez. un., n. 23020 del 2005 e Cass. n. 11227 del 2007), e, pertanto, va accolto il 1 primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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