LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 190/06/06, depositata il 1 marzo 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 190/06/06, depositata il 1 marzo 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stato riconosciuto a T.G. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999 e 2000: in particolare, il giudice d’appello ha, fra l’altro, affermato l’irrilevanza, ai fini del diritto al rimborso, della presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9.
Il contribuente non si e’ costituito.
2. Il ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione del citato L. n. 289 del 2002, art. 9 appare manifestamente fondato, sulla base del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista da detta norma preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre numerosissime conformi).
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si e’ formata la giurisprudenza sopra citata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma,il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010