Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1429 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Leone IV n. 38, presso l’avv. Raimondo Di Vito, rappresentato e difeso dall’avv. De Luca Enrico giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 28/01/07, depositata il 14 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. C.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 28/01/07, depositata il 14 maggio 2007, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, medico convenzionato, è stato negato al medesimo il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione della normativa in tema di presupposto impositivo dell’IRAP e vizio di motivazione, appare manifestamente infondato, poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha accertato, fra l’altro, la presenza di personale dipendente (non contestata dal ricorrente), è conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007 e numerosissime successive conformi).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, inoltre, con riguardo alle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria, secondo le quali la presenza – nel suo studio – di una segretaria preposta alla ricezione delle telefonate rientrerebbe nella previsione di cui al D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22 (il quale dispone che i medici convenzionati con il S.s.n. devono avere la disponibilità di uno studio dotato, fra l’altro, di “idonei strumenti di ricezione delle chiamate”), è assorbente rilevare, a prescindere da ogni considerazione critica circa la possibilità di assimilare una segretaria a “strumento di ricezione delle chiamate”, che con detta memoria si introduce una questione giuridica non prospettata nel ricorso e che presuppone nuovi accertamenti di fatto, come tale inammissibile;

che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della figura dei medici convenzionati con il S.s.n. ai fini della configurabilità del presupposto impositivo dell’IRAP, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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