Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1432 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 87/31/07, depositata il 4 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 87/31/07, depositata il 4 giugno 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a S.M. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999/2001.

Il contribuente non si è costituito.

2. Con il terzo motivo di ricorso – avente natura assorbente di ogni altra censura, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 sostenendo la tesi della natura preclusiva del diritto al rimborso della presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista da detta norma, appare manifestamente fondato: premesso, infatti, che deve ritenersi che tale questione, sollevata dall’Ufficio in appello (come risulta dalla sentenza impugnata), sia stata implicitamente rigettata dal giudice (stante la sua natura pregiudiziale), costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo il quale la presentazione dell’anzidetta istanza di definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre numerosissime conformi).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del terzo motivo, assorbitigli altri”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si formata la giurisprudenza sopra citata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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