Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1435 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale detta Lombardia n. 165/13/06 depositata il giorno 11 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione della sentenza in epigrafe con la quale, la CTR della Lombardia, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso dei contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2002. L’intimato non ha svolto difese. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione censura l’impugnata decisione per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che l’adesione del contribuente alla sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002 non escludesse la richiesta di rimborso di imposte relative al periodo condonato. La censura è manifestamente fondata alla luce del principio il principio secondo cui “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, i.r.a.p.): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivarnente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi or dinari conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cassazione civile, sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3682) ed essendo tale principio estensibile, per la ratio, che lo ispira, anche nel caso di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 7. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori che attengono alla sussistenza del presupposto impositivo.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dallo Z. avverso il diniego di rimborso Irap 1999-2002. La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali e i reiterati mutamenti normativi giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dallo Z. avverso il diniego di rimborso Irap 1999-2002. Compensa tutto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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