LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Q.E., elett.te dom.to in Roma, alla via L. Caro n. 62, presso lo studio dell’avv. Carletti Daniela, dalla quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del n. 193/10/2006 depositata il 2/11/2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1998. Resiste il contribuente con controricorso. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. L’avv. Q. ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8 per avere il giudice d’appello negato l’esistenza di un’autonoma organizzazione a supporto dell’attivita’ del professionista, pur in presenza di un rapporto di lavoro dipendente.
La censura e’ manifestamente fondata alla luce dell’indirizzo di questa Corte (Cass. 16/2/2007, n. 3677) secondo cui “L’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Concretizza pertanto il requisito dell’autonoma organizzazione la presenza di un rapporto di lavoro, anche se con contratto a tempo parziale.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.
Vanno pertanto disattese le considerazioni espresse dal controricorrente con la propria memoria, con cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dall’Avv. Q. avverso il diniego di rimborso Irap per l’anno 1998.
La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dall’Avv. Q. avverso il diniego di rimborso Irap anno 1998. Compensa tutto.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010