LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.S., elett.te domiciliato in Roma, Via Dardanelli 37, presso lo studio dell’avv. DEL VESCOVO Matteo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 71/2007/09 depositata il 15/6/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da T.S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR del Lazio, di cui si domanda la cassazione, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 205/28/05 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento Irap e Iva 1999. La CTR ha affermato la inammissibilità dell’appello in quanto privo di “alcuna specifica motivazione idonea a contestare la sentenza” della CTP. Il ricorso proposto dal contribuente si articola in tre motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il Presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Assume il ricorrente la nullità della cartella notificatagli in quanto priva di elementi idonei ad identificare il responsabile del procedimento.
La censura è inammissibile in quanto non attinente alla pronuncia di inammissibilità emessa dalla CTR, bensì al merito.
Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione degli artt. 99 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La CTR non avrebbe rilevato la proposizione di un motivo di appello relativo alla notorietà dell’attività professionale dell’avv. T. e dello svolgimento di tale attività “avvalendosi di collaboratori occasionali”.
Con terzo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 112 c.p.c.. La sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo svolto nel ricorso in ordine alla sussistenza di un’organizzazione.
Le censure sono inammissibili. Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell’atto impositivo, è strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento, in cui l’oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed entro i limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente.
Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione della “causa petendi”, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. Nel caso in esame il contribuente, in primo grado, ha lamentato unicamente l’assenza di motivazione della cartella e la prescrizione dei tributi richiesti per l’anno 1998; di talchè la deduzione, in appello, della insussistenza di una struttura organizzata configura proposizione di una nuova domanda.
Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dal ricorrente con la propria memoria ed il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010