Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1440 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.F., residente a *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 15/21/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna – Sezione Staccata di Parma n. 21, in data 11/01/2006, depositata l’08 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente, esercente attività libero professionale, ricorreva avverso il silenzio-rifiuto, dell’Amministrazione, sulla domanda volta a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni dal 1998 al 2001.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Parma rigettava il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva riformata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato il 22/31 marzo 2007, l’Agenzia ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

Con istanza 17.07.2008, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia delle Entrate censura l’impugnata decisione per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che la CTR ha accolto l’appello della contribuente, andando di contrario avviso alla CTP, ed affermando che, nessun effetto preclusivo del rimborso poteva essere riconosciuto all’avvenuta presentazione della domanda di condono;

Considerato che il ricorso, deve ritenersi fondato, posto che, per il periodo d’imposta in questione, il contribuente si è avvalso del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, ragion per cui non aveva titolo a chiedere ed ottenere il rimborso per il medesimo periodo e, d’altronde, la questione non soggiaceva ad alcuna preclusione, potendo essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione;

Considerato, infatti, che costituisce pacifico principio quello secondo cui “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie IRAP)” (Cass. 3682/2007, n. 20741/2006, n. 8178/2007, n. 20741/2007);

Considerato, pure, che per consolidato orientamento giurisprudenziale la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d’Officio, con la conseguenza che la relativa questione è proponibile in appello ed anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso (Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004);

Considerato che il ricorso va, dunque, per tali motivi, accolto e, per l’effetto, l’impugnata sentenza, che dei precitati principi ha fatto malgoverno, va cassata;

Considerato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo ritenersi pacifica l’allegata circostanza che la contribuente si è avvalso, per lo stesso periodo d’imposta, del condono previsto dalla precitata legge, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso e dell’originario ricorso;

Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso della contribuente e l’originario ricorso; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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