LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7241-2008 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura speciale alle liti per atto Notaio Nicola Atlante di Roma del 4/2/08, Rep. n. 27551 che viene allegata agli atti;
– ricorrente –
contro
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 33, presso lo studio dell’avvocato CARPINO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO MARIANO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 72/2007 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASORIA, del 16/4/07, depositata il 24/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Il tribunale di Napoli – sez. distaccata di Casoria, con sentenza del 24.4.2 0 07, rigettava l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Casoria, che aveva condannato l’Enel Distribuzione s.p.a. al risarcimento dei danni nei confronti di F.G., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il *****, poichè la parte convenuta non aveva provato l’esistenza di una causa alla stessa non imputabile della fornitura di energia elettrica all’utente finale, ovvero non imputabile al terzo produttore, al cui adempimento essa Enel Distribuzione si era impegnata.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Enel Distribuzione spa.
Resiste l’intimato.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3, 9 e 13, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 1218 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2 e 3, 9 e 13, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Con tali motivi, assume che, per effetto del D.Lgs. n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di trasmissione Nazionale, che nella suddetta data il predetto Gestore non aveva fornito energia alla cabina primaria dell’Enel distribuzione s.p.a. per la zona in questione, con la conseguenza che quest’ultimo si trovava nell’impossibilità incolpevole di adempiere alla propria prestazione.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver ritenuto che essa appellante non aveva fornito la prova che la mancata fornitura dell’energia era stata determinata dalla mancanza di energia sulla rete nazionale, pur avendo richiesto di fornire tale prova testimoniale in primo grado, mentre non ve ne era bisogno per assenza di contestazione della parte attrice, e pur non essendo stata ammessa tale prova dal giudice di pace, perchè si trattava di fatti notori e non contestati.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1381 e 1228 c.c. per avere il tribunale erroneamente ritenuto che essa fosse responsabile del fatto del terzo, mentre nella specie non sussisteva, nè l’ipotesi di cui all’art. 1381 c.c. nè quella di cui all’art. 1228 c.c..
3.1. Tali motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono manifestamente fondati.
Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.
Infatti sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il cd. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. 14.6.2007, n. 13887).
Pertanto, la s.p.a. GRTN non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel Distribuzione nei confronti di GRTN. Infatti, non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari, nei termini indicati dall’art. 1228 c.c..
Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debito della prestazione (cfr. Cass. 14.6.2007, n. 13953).
Inoltre, la s.p.a. GRTN non può essere considerata ausiliaria dell’Enel Distribuzione in quanto non è stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.
3.2. Neppure può ritenersi sussistere una responsabilità dell’Enel Distribuzione s.p.a. per fatto del terzo (individuato peraltro dal tribunale nel produttore dell’energia), a norma dell’art. 1381 c.c..
Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass. n. 12118/1992) la promessa del fatto del terzo da vita ad un’obbligazione autonoma di tacere (e non di garanzia, data la necessaria estraneità del terzo), nel senso di adoperarsi affinchè il terzo assuma l’obbligazione promessa, a fronte della quale il promittente risponde per il solo fatto che il terzo non si obblighi o non esegua il comportamento considerato.
Nella specie la parte attrice non ha mai assunto che la convenuta Enel Distribuzione avesse contrattualmente convenuto che il produttore dell’energia elettrica si obbligasse direttamente nei confronti dell’utente a somministrare energia elettrica.
4. Per potersi affermare la responsabilità dell’Enel Distribuzione s.p.a. a norma dell’art. 1218 c.c. il giudice avrebbe dovuto accertare che nel giorno 28.9.2003 il Gestore della rete di trasmissione nazionale aveva effettivamente fornito l’energia elettrica alla cabina primaria dell’Enel Distribuzione, nella zona in questione.
Se, invece, secondo l’assunto della ricorrente, era pacifica tra le parti in primo grado l’esistenza di un black-out su gran parte della Rete nazionale, e segnatamente sulla cabina primaria della zona in questione, ne conseguirebbe che l’inadempimento nella somministrazione di energia elettrica non è imputabile alla convenuta, con conseguente rigetto della domanda.
In ogni caso, risulta viziata la motivazione dell’impugnata sentenza che ha ritenuto non provata tale inimputabilità all’Enel Distribuzione della mancata somministrazione, pur avendo la stessa richiesto di fornire prova testimoniale sul punto.
5. L’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, comporta l’assorbimento dei restanti”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, vanno accolti i primi quattro motivi di ricorso;
vanno dichiarati assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso; dichiara assorbiti i restanti. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010