Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1456 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, societa’ con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura alle liti del Notaio Nicola Atlante di Roma del 15/7/08, Rep. n. 28790, che viene allegata agli atti;

– ricorrente –

contro

D.R.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 109/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 31/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 31.3.2008, rigettava l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Casoria, che aveva condannato l’Enel Distribuzione al risarcimento dei danni nei confronti di D.R. R., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il *****, poiche’ la responsabilita’ della convenuta non era esclusa dalla mancata fornitura di energia alla stessa da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questi un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c..

Ha proposto ricorso per Cassazione l’Enel Distribuzione spa.

Non ha svolto attivita’ difensiva la parte intimata.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume che la s.p.a.. GRTN – Gestore della rete di trasmissione:

nazionale – e’ una societa’ sostanzialmente di proprieta’ del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attivita’ di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; che l’Enel non puo’ ricevere energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale societa’, quindi, non puo’ essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.

3. Il motivo e’ manifestamente fondato e va accolto.

Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e percio’ fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) e’ gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non puo’ procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.

Infatti sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attivita’ diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. 14.6.2007, n. 13887).

Pertanto, la s.p.a. GRTN non puo’ considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poiche’ e’ un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed e’ posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel Distribuzione nei confronti di GRTN. Infatti, non tutti i soggetti della cui attivita’ il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c..

Possono considerarsi tali tutti e soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorche’ sussista un collegamento tra l’attivita’ del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr. Cass. 14.6.2007, n. 13953).

Inoltre, la s.p.a. GRTN non puo’ essere considerato ausiliaria dell’Enel Distribuzione in quanto non e’ stato liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma e’ posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il primo motivo deve essere accolto e devono essere dichiarati assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessarie ulteriori accertamenti di fatto, la Corte puo’ decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e rigettare la domanda.

Sussistono giusti motivi (segnatamente l’eccezionalita’ e vastita’ dell’evento e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici) per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri;

cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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