LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, societa’ con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura speciale del 27/10/08 per atto Notaio Nicola Atlante di Roma, rep. n. 29518, allegata in atti;
– ricorrente –
contro
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati GENNY DI VITA, DE VITA BARTOLO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 420/2008 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositata l’11/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Il tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza in data 11.6.2008, rigettava l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a.
avverso la sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, che aveva condannato l’Enel Distribuzione s.p.a. al risarcimento dei danni nei confronti di L.L., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il *****, poiche’ la convenuta non aveva provato l’esistenza di una causa alla stessa non imputabile della fornitura di energia elettrica all’utente finale.
L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione.
Resiste l’intimato.
2. Con unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13, nonche’ la violazione dell’art. 1218 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Assume che, per effetto del D.Lgs. n. 79 del 1999, le attivita’ di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della rete di trasmissione Nazionale; che nella suddetta data il predetto Gestore non aveva fornito energia alla cabina primaria dell’Enel Distribuzione s.p.a. di Agropoli, con la conseguenza che quest’ultimo si trovava nell’impossibilita’ incolpevole di adempiere alla propria prestazione; che tutto cio’ era fatto notorio in Italia.
3. Il motivo e’ manifestamente fondato.
Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e percio’ fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) e’ gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non puo’ procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.
Infatti sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attivita’ diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887).
Pertanto, la s.p.a. GRTN non puo’ considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poiche’ e’ un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico ed e’ posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti, e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel distribuzione nei confronti di GRTN. Infatti, non tutti i soggetti della cui attivita’ il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c..
Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore, ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra loro ed il debitore medesimo, ovvero allorche’ sussista un collegamento tra l’attivita’ del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).
Inoltre, la s.p.a. GRTN non puo’ essere considerato ausiliaria dell’Enel Distribuzione poiche’ non e’ stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma e’ posta in posizione di monopolista; ne consegue che ad essa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.
4. Cio’ comporta che, per potersi affermare la responsabilita’ dell’Enel Distribuzione s.p.a. a norma dell’art. 1218 c.c., il giudice avrebbe dovuto accertare che, nel giorno 28.9.2003, il Gestore della rete di trasmissione nazionale aveva effettivamente fornito l’energia elettrica alla cabina primaria dell’Enel distribuzione di Agropoli.
Se, invece, secondo l’assunto della ricorrente, fosse ritenuto fatto notorio il black-out verificatosi su gran parte della Rete nazionale, e segnatamente sulla cabina primaria di Agropoli, ne conseguirebbe che l’inadempimento nella somministrazione di energia elettrica non sarebbe imputabile alla convenuta; con conseguente rigetto della domanda.
Conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa al tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione”.
La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.
Il resistente ha presentato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Ha ritenuto di dovere osservare.
I rilievi proposti con la memoria non apportano alcun elemento che induca a discostarsi dalle conclusioni raggiunte in sede di relazione e condivise dal collegio.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Vallo della Lucania in persona di diverso magistrato.
Spese rimesse.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Vallo della Lucania in persona di diverso magistrato.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010