Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1468 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via P. Leonardi Cattolica 3, presso lo studio dell’avv. CAMPANELLI Giuseppe che, unitamente all’avv. Sergio Spadavecchia, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, n. 397/00 del 26 luglio 2000, notificata il 20 luglio 2001;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;

Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato che attesta l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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