LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Pio Monte della Misericordia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 88, presso l’avv. Spadafora Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. prof.
Enrico Potito, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 51, n. 158/51/01 del 25 giugno 2001, depositata il 25 giugno 2001, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
OSSERVA Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato che attesta l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010