Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1484 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23501-2005 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimato –

sul ricorso 27010-2005 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato PERONE GIAN CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato IZAR ANGELO V. giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 23/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PERONE, che ha chiesto l’accoglimento dell’incidentale;

lette le conclusioni del P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. LECCISI Giampaolo, con cui si chiede che visto l’art.

375 c.p.c. la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso principale per essere manifestamente infondato e dichiari inammissibile quello incidentale con le conseguenze di legge.

Il P.G. si riporta alle conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P., consulente amministrativo libero professionista, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il silenzio-rifiuto della Amministrazione in ordine alla istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni dal 1998 al 2000.

La Commissione respingeva il ricorso, ritenendo che il contribuente fosse dotato di autonoma organizzazione.

Appellava il contribuente, e la Commissione, Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 37/25/04 in data 12-5-2004, depositata in data 23-6-2004, accoglieva il gravame, dichiarando legittima la richiesta di rimborso.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale.

Il P.G. conclude per la manifesta fondatezza del ricorso principale e per la inammissibilità del ricorso incidentale, ex art 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti, Con l’unico, articolato motivo, la Agenzia deduce omessa, illogica ed incoerente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione e falsa applicazione L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. 15 dicembre 1977, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36. Sotto il primo profilo, sostiene carenza di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Commissione considerato, quale elemento di organizzazione, la presenza di un dipendente, per non avere esposto i criteri di valutazione dei beni strumentali e per avere fatto riferimento alla indispensabilità della presenza del professionista, incoerente rispetto alla esistenza di una autonoma organizzazione.

In diritto, sostiene a tale proposito che la legge assoggetta all’imposta, in via di principio, coloro che esercitano attività libero-professionale, e quindi non può essere escluso il presupposto impositivo sulla base di una ritenuta esiguità di mezzi per lo svolgimento della attività, ovvero su una asserita prevalenza delle capacità personali rispetto alla struttura organizzativa. In sostanza, ad avviso dell’Ufficio, il requisito della “autonoma organizzazione” vale ad escludere dalla applicazione della imposta solo alcune categorie di soggetti, quali i collaboratori che svolgono attività coordinata e continuativa, facenti parte di una organizzazione diretta da altri, rimanendo sottoposti ad imposizione tutti gli esercenti arti e professione, a prescindere dalla natura e tipo della organizzazione di cui dispongono.

Il contribuente, dopo avere confutato nel controricorso le argomentazioni dell’Ufficio, propone ricorso incidentale, sotto il profilo della omessa motivazione circa un punto essenziale della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la Commissione, dopo avere dato atto della richiesta di rimborso del contribuente come riferita agli anni, 1998, 1999, 2000, nel dispositivo aveva dichiarato dovuto il rimborso solamente per gli anni 1998 e 1999, senza spiegare la motivazione della esclusione.

Il motivo di ricorso principale non è fondato sotto entrambi i profili considerati.

Prendendo in considerazione, per motivi di priorità logica, il secondo profilo, lo stesso si presenta come palesemente infondato, in quanto l’assunto dell’Ufficio prescinde completamente dal requisito dell’autonomia della organizzazione, presumendola in capo ad ogni esercente arte o professione, per il solo fatto di svolgere una attività in proprio.

A tale proposito, deve citarsi la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 12111 del 2009, secondo cui in tema di IRAP il professionista “è escluso dalla imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio della attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni”.

Alla stregua delle espresse considerazioni, che si condividono, la sussistenza del presupposto impositivo (il carattere di autonomia della organizzazione) deve quindi essere sempre valutata in concreto, e non può quindi essere presunta in forza di considerazioni astratte di carattere generale.

A tale proposito, le censure di omessa ed illogica motivazione non colgono nel segno. Non esistono elementi, nè l’Ufficio li ha indicati, per ritenere che il contribuente disponga di un dipendente.

Il rilievo in ordine alla scarsa valutazione dei beni strumentali è generico, non esponendo l’Ufficio il valore che ritiene corretto e congruo. Infine, l’accenno, peraltro ambiguo, alla indispensabilità della presenza del professionista nell’esercizio della attività è irrilevante rispetto alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata, fondata sulla assenza di autonoma organizzazione, dedotta dalla esiguità dei mezzi che la compongono. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto in forza del principio della integrazione del dispositivo della sentenza con la motivazione, è palese che la Commissione, che aveva dato atto in premessa di tale atto che la istanza di rimborso si riferiva anche all’anno 2000, ha inteso disporre il rimborso anche per tale annata, a nulla rilevando la omissione dovuta ad errore materiale, rilevata in dispositivo. Nell’ordinario processo di cognizione, i cui principi sono applicabili anche al processo tributario, nei limiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, l’esatto contenuto della pronuncia va individuato alla stregua non del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela la effettiva volontà del giudice. In assenza quindi di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, (nella specie, la motivazione) che va quindi interpretato in base all’unica statuizione che in realtà esso contiene (v. Cass. n. 15585 del 2007). In relazione alle controversie giurisprudenziali di merito, le spese di questa fase di legittimità possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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