Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1485 del 26/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27358-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.F.;

– intimato –

sul ricorso 30168-2005 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROTA MASOTTI RAFFAELLA, giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente Incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 72/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 20/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. LECCISI Giampaolo, con cui si chiede che visto l’art. 375 c.p.c. la Corte Suprema di Cassazione, in camera di consiglio rigetti per manifesta infondatezza il ricorso principale e quello incidentale, con le conseguenze di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P., dottore commercialista libero professionista, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il silenzio-rifiuto della Amministrazione in ordine alla istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per l’anno 1998.

La Commissione accoglieva il ricorso, ritenendo che il contribuente non fosse dotato di autonoma organizzazione.

Appellava il contribuente, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 72/16/04 in data 15-12-2004, depositata in data 2-12-2004, accoglieva il gravame, dichiarando legittima la richiesta di rimborso.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale.

Il P.G. conclude per la manifesta infondatezza del ricorso principale nonchè del ricorso incidentale, ex art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Piacenza della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti. Preliminarmente, i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti.

Con l’unico motivo, la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1977, n. 446, degli artt. 2, 3, 8, 27, 36 e artt. 2222 e 2229 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene a tale proposito che la legge assoggetta all’imposta, in via di principio, coloro che esercitano attività libero-professionale, e quindi non può essere escluso il presupposto impositivo sulla base di una ritenuta esiguità di mezzi per lo svolgimento della attività, ovvero su una asserita prevalenza delle capacità personali rispetto alla struttura organizzativa. In sostanza, ad avviso dell’Ufficio, il requisito della “autonoma organizzazione” vale ad escludere dalla applicazione della imposta solo alcune categorie di soggetti, quali i collaboratori che svolgono attività coordinata e continuativa, facenti parte di una organizzazione diretta da altri, rimanendo sottoposti ad imposizione tutti gli esercenti arti e professione, a prescindere dalla natura e tipo della organizzazione di cui dispongono.

Il contribuente, dopo avere confutato nel controricorso le argomentazioni dell’Ufficio, propone ricorso incidentale, deducendo violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà dei motivi posti a fondamento della statuizione di compensazione delle spese di giudizio di secondo grado, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al disposto di cui all’art. 92 c.p.c.. Sostiene infatti che nonostante l’integrale accoglimento delle domande della parte vittoriosa (nella specie, il contribuente) la Commissione aveva compensato le spese, senza motivare tale statuizione, con violazione dell’art. 92 c.p.c..

Il motivo di ricorso principale è palesemente infondato, in quanto l’assunto dell’Ufficio prescinde completamente dal requisito dell’autonomia della organizzazione, presumendola in capo ad ogni esercente arte o professione, per il solo fatto di svolgere una attività in proprio. A tale proposito, deve citarsi la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 12111 del 2009, secondo cui in tema di IRAP il professionista “è escluso dalla imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio della attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni”.

Alla stregua delle espresse considerazioni, che si condividono, la sussistenza del presupposto impositivo (il carattere di autonomia della organizzazione) deve quindi essere sempre valutata in concreto, e non può quindi essere presunta in forza di considerazioni astratte di carattere generale.

Il ricorso principale deve essere quindi rigettato. Ad analoga conclusione deve giungersi per il ricorso incidentale. Premesso che l’art. 92 c.p.c. nella formulazione vigente “ratione temporis” non richiedeva una motivazione espressa e specifica a supporto della decisione di compensazione delle spese, questa può essere dedotta in modo implicito dal corpo della motivazione in relazione al tipo di controversia trattata. Nella specie, la “vexata quaestio” della applicabilità dell’IRAP ai professionisti in dipendenza della sussistenza o meno dell’elemento organizzativo, e delle caratteristiche della stessa, non era ancora risolta con giurisprudenza consolidata alla data della sentenza impugnata, sicchè può indursi con certezza che la controvertibilità della questione quale “giusto motivo” sia stata posta in modo implicito ma non equivoco alla base della statuizione di compensazione delle spese.

Anche il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato.

Sempre in relazione alle incertezze giurisprudenziali di merito all’epoca esistenti, si ritiene di compensare tra le parti le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, respinge il ricorso principale della Agenzia ed il ricorso incidentale del contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472