LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31959-2006 proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo studio dell’avvocato LIBERATI ERALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUMBAU ENZO, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASERTA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 183/2005 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 28/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. LECCISI Giampaolo, con cui si chiede che visto l’art. 375 c.p.c. la Corte Suprema di Cassazione, in camera di consiglio dichiari improcedibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.N., avvocato libero professionista, ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avversi il silenzio- rifiuto della Amministrazione al rimborso delle somme pagate a titolo di IRAP per gli anni 1998-2001.
La Commissione accoglieva il ricorso, ritenendo il contribuente privo di autonoma organizzazione.
Appellava l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza in data 21-6-05, n. 183/18/05, depositata in data 28-9-05, lo accoglieva, dichiarando legittimo l’operato dell’Ufficio.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il contribuente, con due motivi.
La Agenzia non svolge attività difensiva.
Il P.G. conclude per la manifesta improcedibilità del ricorso, ex art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 51, in relazione all’art. 327 c.p.c..
Premesso che la sentenza di primo grado venne depositata il 20 marzo 2003, e che l’atto di appello fu notificato in data 25-11-2004, tale atto era tardivo ed inammissibile, essendo il termine per impugnare scaduto in data 5-5-2004.
La Commissione ad avviso del ricorrente aveva errato ritenendo applicabile alla fattispecie la sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 6, in quanto la sospensione è riferibile unicamente alla controversie sanabili tramite condono, ex art. 16 della stessa legge, laddove la fattispecie, concernente rimborso di somme indebitamente corrisposte, era esclusa dal condono e, quindi, dalla correlativa sospensione.
Con il secondo motivo deduce la incostituzionalità della normativa istitutiva dell’IRAP (D.Lgs. n. 446 del 1977) per violazione degli artt. 3,23, 53, 76 e 77 Cost..
Preliminarmente occorre osservare che il ricorrente ha omesso il deposito della istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Tale omissione determina, ai sensi dell’art. 369 c.p.c, la improcedibilità del ricorso quando l’esame di detto fascicolo ( non allegato agli atti del processo) sia indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità (v. per tutte Cass. n. 3582 del 2002).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, in quanto, in relazione al primo motivo, occorre verificare sia il contenuto che la data di notificazione dell’atto di appello dell’Ufficio.
Il ricorso è pertanto improcedibile.
Può quindi omettersi l’esame dei motivi nel merito.
Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva della parte pubblica intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010