LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 290/2005 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 15/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 24/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, con cui si chiede che visto l’art. 375 c.p.c., la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP corrisposta con riferimento al periodo in contestazione;
ritenuto che il ricorso dell’Agenzia è manifestamente fondato, dovendosi accogliere il primo motivo, sulla base del consolidato principio, secondo cui, nel contenzioso tributario, presupposto di ammissibilità del ricorso alle commissioni tributarie è l’impugnazione di uno degli specifici atti tassativamente elencati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tra i quali l’atto impositivo e il provvedimento di diniego (esplicito o implicito) dell’istanza di rimborso (Cass. 11 dicembre 2004 n. 22564). Deve, pertanto, ritenersi inammissibile, il ricorso che, come nella specie, rivesta la forma di istanza di rimborso, senza vocatio in ius della parte erariale;
che l’accoglimento della censura, nei termini sopra specificati, comporta l’assorbimento della decisione sul secondo motivo e la cassazione della sentenza impugnata; poichè non sono necessarie ulteriori indagini di fatto, la Corte può decidere nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente;
che la peculiarità della questione e il consolidarsi dell’orientamento applicato solo in epoca concomitante con quella di presentazione del ricorso giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010