Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1513 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti-

contro

Conceria Capra S.p.A., in concordato preventivo, elettivamente domiciliata in Roma, via Depretis 86, presso l’avv. Pietro Cavasola che, unitamente all’avv. Bertolini Arnaldo, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 15, n. 21/15/00 del 16 febbraio 2000, depositata il 3 luglio 2000, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono.

FATTO E DIRITTO

Vista la documentazione prodotta dal contribuente comprovante l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12;

Ritenuto che la procedura di definizione ex L. n. 289 del 2002, art. 12 non richiede l’attestazione dell’Ufficio;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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