LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.G.C., elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa Emiliani 11, presso prof. avv. Giuliano Tabet, rappresentato e difeso dal prof. avv. Miccinesi Marco, giusta procura speciale per atto notaio Giuseppe Tragnone di Chieti, del 16 maggio 2001, Rep. n. 35129;
D.G.P.G., in proprio nonchè in qualità di erede della Sig.ra C.Q., elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Emiliani 11, presso prof. avv. Giuliano Tabet, rappresentata e difesa dal prof. avv. Marco Miccinesi, giusta procura speciale per atto notaio Angelo Caccetta di Pisa, dell’11 maggio 2001, Rep. n. 51560;
D.G.D., in proprio nonchè in qualità di erede della Sig.ra C.Q., elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Emiliani 11, presso prof. avv. Giuliano Tabet, rappresentata e difesa dal prof. avv. Miccinesi Marco, giusta procura speciale per atto notaio Angelo Caccetta di Pisa, dell’11 maggio 2001. Rep. n. 51557;
– ricorrenti –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle Entrate, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (Firenze), Sez. 30, n. 217/30/99 del 28 ottobre 1999, depositata il 29 giugno 2000, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono.
FATTO E DIRITTO
Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato la quale attesta l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010