LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti –
contro
C.A. e S.S., elettivamente domiciliati in Roma, via U. Boccioni 4, presso l’avv. prof. D’Ayala Valva Francesco che, unitamente all’avv. Tiberti Claudio, li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 18, n. 7/18/02 del 20 febbraio 2002, depositata il 4 aprile 2002, notificata il 10 maggio 2002;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono.
FATTO E DIRITTO
Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato la quale attesta l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010