LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17466-2005 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 117, presso lo studio dell’avvocato ADAMO ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENUSSI TIZIANA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA in persona dei suoi legali rappresentanti Ing. B.L. e Dott. R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO (STUDIO BERNARDINI), che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 400/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, 2^
SEZIONE CIVILE, emessa il 7/4/2004, depositata il 18/06/2004, R.G.N. 567/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato ROBERTO ADAMO;
udito l’Avvocato ERMANNO PRASTARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
Premesso che G.F. ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti di C.M. e delle assicurazioni Generali s.p.a. avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 400/04 del 18 giugno 2004;
rilevato che ha resistito con controricorso soltanto Le assicurazioni Generali s.p.a.;
rilevato che gli eredi della predetta ricorrente, con atto del 10 novembre 2009, sottoscritto anche dai difensori della de cuius, depositato l’11 novembre 2009, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
rilevato che il difensore della s.p.a..
Le assicurazioni Generali, a cui è stata conferita anche la facoltà di accettare la rinuncia, ha aderito ad essa;
ritenuto pertanto che va dichiarata l’estinzione del giudizio di Cassazione e che non si deve pronunciare sulle spese processuali;
visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
su conforme richiesta del P.M. all’odierna udienza.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010