Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1519 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17466-2005 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 117, presso lo studio dell’avvocato ADAMO ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENUSSI TIZIANA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA in persona dei suoi legali rappresentanti Ing. B.L. e Dott. R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO (STUDIO BERNARDINI), che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 400/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 7/4/2004, depositata il 18/06/2004, R.G.N. 567/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato ROBERTO ADAMO;

udito l’Avvocato ERMANNO PRASTARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Premesso che G.F. ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti di C.M. e delle assicurazioni Generali s.p.a. avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 400/04 del 18 giugno 2004;

rilevato che ha resistito con controricorso soltanto Le assicurazioni Generali s.p.a.;

rilevato che gli eredi della predetta ricorrente, con atto del 10 novembre 2009, sottoscritto anche dai difensori della de cuius, depositato l’11 novembre 2009, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

rilevato che il difensore della s.p.a..

Le assicurazioni Generali, a cui è stata conferita anche la facoltà di accettare la rinuncia, ha aderito ad essa;

ritenuto pertanto che va dichiarata l’estinzione del giudizio di Cassazione e che non si deve pronunciare sulle spese processuali;

visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;

su conforme richiesta del P.M. all’odierna udienza.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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