LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – rel. Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LISBONA 9, presso lo studio dell’avvocato ZIMATORE VALERIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
COMUNE DI SERSALE in persona del Sindaco p.t., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CASTAGNA ALBERTO giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANZARO, emessa il 20/4/2005, depositata il 22/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 18/12/2009 dal Consigliere Dott. DI NANNI Luigi Francesco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per la inammissibilita’ e in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel giudizio civile promosso da Italbonifiche srl contro il Comune di Sersale, quest’ultimo, con ricorso 19 ottobre 2004 al tribunale di Catanzaro, ha proposto opposizione al provvedimento con il quale al consulente tecnico di ufficio, architetto F.A., era stato liquidato il compenso di oltre 17 mila/00 Euro.
Il tribunale, con ordinanza del 22 aprile 2005, ha riformato il provvedimento impugnato, liquidando al consulente la somma di Euro 7.294,08 per onorari, oltre le spese.
2. L’architetto F. ha proposto ricorso per Cassazione, illustrandolo con due motivi.
Il Comune di Sersale ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo del ricorso e’ denunciata violazione dell’art. 102 c.p.c..
Il ricorrente si duole del fatto che l’opposizione non e’ stata proposta anche nei confronti della Italbonifiche srl, litisconsorte necessaria nel giudizio.
3.1. Dagli atti di causa si ricava che nel giudizio di opposizione che si e’ svolto davanti al tribunale la societa’ Italbonifiche e’ stata regolarmente citata, tant’e’ che e’ stata dichiarata contumace.
Cio’ vale a dire che la Societa’ Italbonifiche e’ stata evocata nel giudizio e non e’ rilevante che non si sia costituita.
3.2. La denunciata mancata integrazione del contraddittorio, pertanto, non ricorre e il primo motivo del ricorso e’ infondato.
4. Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 12 e della L. n. 319 del 1980, art. 5 e motivazione inesistente, apparente e contraddittoria con riferimento alle norme citate.
Anche questo motivo non e’ fondato.
L’ordinanza di liquidazione dei compensi a consulente tecnico di ufficio e’ impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 4 maggio 1995, n. 8608).
Cio’ vale a dire che in questo giudizio non potevano essere sollevate censure riguardanti la mera contraddittorieta’ della motivazione.
Le censure di violazione di legge, a sua volta, e’ strumentale alla precedente doglianza.
Il ricorso, in definitiva, e’ rigettato.
5. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge (e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio).
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010