Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.1543 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13870-2005 proposto da:

D.A., S.N., S.S., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA 97, presso lo studio dell’avvocato DE BATTISTA FLAVIO, rappresentati e difesi dall’avvocato CELLITTI SPARTACO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LATINA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 400 INT 2 A, presso lo studio dell’avvocato SCOPELLITI SILVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MANCHISI CESARE;

– controricorrente –

e contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1046/2004 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 13/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato MANCHISI Cesare, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo assorbito il secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.A., S.N. e S.S. impugnano, articolando due motivi, la sentenza 1046 del 2004 del Tribunale di Latina depositata il 13 aprile 2004 con la quale veniva respinta l’opposizione proposta dalle ricorrenti avverso la ordinanza ingiunzione n. 81 del 3 luglio 1996 del Comune di Latina per l’importo di 10 milioni di lire cui erano state condannate al pagamento in solido con M.S., appaltatore di opere di dissodamento, bonifica e il livellamento del terreno di proprietà delle ricorrenti. Le opponenti deducevano che la sanzione non poteva essere loro riferita, stante l’assenza di vincolo di solidarietà con l’appaltatore, che aveva eseguito lavori in assenza delle necessarie autorizzazioni comunali e delle opponenti. Proponeva opposizione anche il M., il quale negava la realizzazione dell’attività estrattiva.

Il giudice adito dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dal M. e rigettava l’opposizione proposta dalla odierne ricorrenti.

Resiste con controricorso la parte intimata, Comune di Latina.

Parte intimata, M.S., non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Sulla eccepita nullità del controricorso.

L’eccezione avanzata dalla parte ricorrente nella memoria tempestivamente depositata con riguardo alla nullità del controricorso perchè “privo di un foglio, che si presume contenere conclusioni e sottoscrizione” non appare fondata, risultando invece in atti l’originale completo dell’ultimo foglio, il cui contenuto non appare in grado di influire concretamente sul diritto di difesa.

2. – Le ricorrenti propongono due motivi di ricorso.

Col primo deducono violazione falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6. Sostengono cioè che il contratto d’appalto intercorso tra le parti (24 giugno 1994) e la dichiarazione integrativa del M. (26 giugno 1994) dimostravano che l’attività da svolgere riguardava il solo “livellamento del terreno sito in Comune di *****, località ***** alla via ***** fino al raggiungimento del piano stradale esistente”. Dal contratto risultava anche l’indifferenza da parte delle odierne ricorrenti rispetto all’asporto dei materiali di risulta poichè esse erano interessate soltanto allo sbancamento e al livellamento del podere, non all’utilizzo del materiale estratto. Sussisteva, quindi, la prova liberatoria richiesta dal richiamato art. 6 e pertanto veniva meno il vincolo solidale con l’autore dell’illecito sanzionato.

La volontà contraria alla abusiva utilizzazione del terreno non richiedeva la condotta positiva di contrasto e di impedimento alla utilizzazione del bene, atteso che il fondo non aveva oggetti nè potenzialità dannose tali da impegnare un controllo diretto per impedire che terzi potessero utilizzarlo contro legge. Col secondo motivo deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il giudice aveva disatteso le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio senza fornire adeguata motivazione al riguardo. Infatti la CTU aveva concluso affermando che “la materia oggetto della controversia può essere definito tufo dal punto di vista genetico, ma non dal punto di vista merceologico, risultando, pertanto di qualità “da scadente a molto scadente”. La natura e le caratteristiche del materiale incriminato dovevano quindi portare ad escludere che poteva trattarsi di cava di tufo.

2. – Il ricorso è infondato e va respinto.

Quanto al primo motivo di ricorso, occorre subito osservare che il Tribunale, nella sua motivazione, ha espressamente affermato che:

“L’esame del merito del giudico resta circoscritto alle doglianze manifestate dalle signore D. e S., nei precisi limiti dalle stesse prospettate nel ricorso. Le predette, invero, si limitavano ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che l’illecito sarebbe stato commesso solo dal M. in qualità di appaltatore di lavori di dissodamento e bonifica del terreno delle ricorrenti, mentre esse non avrebbe autorizzato nessuno scavo.

La doglianza non merita pregio. Ed, infatti, la L. n. 689 del 1981, art. 6 pone la responsabilità solidale del proprietario della res, salvo che questi non provi che la cosa è stata utilizzai contro la sua volontà. Il proprietario deve, in altri termini, offrire la prova di aver posto in essere un’attività esterna e concreta volta non solo a specificare il divieto, ma anche ad impedirlo.

Nella specie nessuna prova è desumibile in tal senso nemmeno dal contratto di appalto intercorso con il M., i cui termini non impedivano comunque alle ricorrenti di esercitare i poteri di custodia connessi alla titolarità dei diritti reali sulla res e, quindi, di impedire i fatti accertati”.

Il tribunale ha, quindi, ritenuto che il contratto di appalto non escludeva il potere di custodia e di sorveglianza da parte delle appaltanti, che nulla avevano fatto al riguardo per vigilare se l’appalto fosse stato correttamente eseguito. Sul punto parte ricorrente nulla osserva, limitandosi ad argomentare una mancanza di interesse alla attività svolta dal M., senza richiamare espressamente accordi contrattuali che invece escludessero la persistenza dei poteri di custodia. Nè la dichiarazione successiva ai fatti da parte del M. sembra essere idonea ad influire sulla indicata ratio decidendi.

Anche il secondo motivo appare infondato, posto che la contestazione riguardava l’estrazione di materiale tufaceo, non rilevando al riguardo la qualità dello stesso “da scadente a molto scadente”, essendo sufficiente invece, ai fini di integrare la violazione contestata, che di materiale tufaceo si trattasse.

La peculiarità della vicenda induce a disporre la compensazione delle spese di lite per il presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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