LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.A.M., Z.M.P., Z.G. e N.A., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. RIITANO Bruno e Gianluca Riitano, elettivamente domiciliati nel loro studio in Roma, via Romeo Romei, n. 19;
– ricorrenti –
contro
M.V., NI.Au., Z.M. e Z.D., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Angelo Roberti, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 72;
– controricorrenti –
e contro
ZA.Gi., z.g., Z.S. e Z.
M.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 17 luglio 2003.
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Bruno Riitano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione notificato il 7 giugno 1994, Z.A. M., Z.M.P., Z.G. e N. A., figli ed eredi di Za.Sa. e Ni.Au., convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Z.S., z.g., M.V., Za.Ma., Z.M., Z.D. e Za.Gi., per sentir dichiarare la simulazione assoluta di contratti di compravendita di vari immobili, stipulati dai defunti coniugi in favore, distintamente, dei convenuti; e, per l’effetto, chiesero che venisse dichiarata aperta la successione legittima su detti beni, con l’attribuzione a ciascuno, pro quota, della proprietà indivisa.
Con successivo atto notificato il 27 febbraio 1996, i medesimi attori, premesso di essere incorsi in errore nell’indicare come defunta Ni.Au., la convennero in giudizio, ad integrazione del contraddittorio.
Si costituirono ritualmente i convenuti – salvo Za.Ma. e Za.Gi., che restarono contumaci – e resistettero alla domanda.
Con sentenza in data 21 febbraio 2000, il Tribunale di Roma – ritenuto che, essendo ancora in vita uno dei venditori, gli attori erano privi di legittimazione in ordine alla petizione di eredità e che nessuna prova era stata fornita dell’allegata simulazione – rigettò le domande e condannò gli attori alla rifusione delle spese del giudizio.
2. – Avverso questa sentenza, non notificata, proposero appello i soccombenti con atto di citazione notificato il 6 aprile 2001, successivamente integrato con atti notificati, rispettivamente, il 9 luglio 2001 ed il 29 novembre 2001.
Si costituirono, resistendo all’impugnazione, gli appellati Z. S., z.g., Ni.Au., Z.D., Z.M. e M.V., mentre Za.Ma. e Z. G. rimasero contumaci.
2.1. – La Corte capitolina, con sentenza depositata il 17 luglio 2003, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.
La Corte d’appello ha rilevato: che gli appellanti, all’udienza di prima comparizione del 25 giugno 2001, avevano chiesto ed ottenuto l’autorizzazione alla rinnovazione della notifica a Za.Ma., z.g. e Z.S.; che, eseguito tempestivamente il rinnovo della notifica nei confronti di z.g. e Z. S., alla successiva udienza del 22 ottobre 2001 i medesimi appellanti avevano chiesto un nuovo termine per la notifica a Za.
M., dato l’esito negativo del tentativo precedente, e l’ordinanza che aveva disposto in tal senso aveva fatto espressamente salva la questione della tempestività della rinnovazione, riservandola al collegio.
Tanto premesso, la Corte del gravame ha osservato che, siccome in tema di accertamento della simulazione vi è litisconsorzio necessario fra tutte le parti del contratto, l’impugnazione andava dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., comma 2, per non avere nessuna delle parti provveduto all’integrazione nel termine fissato nei confronti di Za.Ma..
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso Z.A.M., Z.M.P., Z.G. ed N.A., con atto notificato il 1 ottobre 2004, sulla base di un motivo.
Hanno resistito, con controricorso, M.V., Ni.
A., Z.M. e Z.D., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
All’udienza del 3 aprile 2009 la Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso a Za.Ma. nel termine di novanta giorni;
a tale adempimento il ricorrente ha provveduto con atto notificato il 20 aprile 2009, depositato il successivo 21 maggio 2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, i quali hanno dedotto la decadenza dall’impugnazione per essere trascorsi i termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ., dalla pubblicazione della sentenza, essendo questa avvenuta il 17 luglio 2003 mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 1 ottobre 2004.
L’eccezione è priva di fondamento.
Poichè la sospensione durante il periodo tra il 1 agosto ed il 15 settembre, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, stabilito per la proposizione delle impugnazioni dall’art. 327 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2^, 21 ottobre 1976, n. 3713; Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2003, n. 5201; Cass., Sez. 3^, 31 maggio 2006, n. 12993), il ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata il 17 luglio 2003, e non notificata, deve essere considerato tempestivo, essendo stato notificato ampiamente entro il termine di un anno e quarantasei giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
2. – Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 331, 139, 140, 148 e 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5; omessa e contraddittoria motivazione) i ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la notifica era stato effettuata e non vi era stata alcuna omissione al riguardo.
Ad avviso dei ricorrenti, erroneamente il consigliere istruttore ha disposto il rinnovo della notifica dell’atto di appello all’udienza del 25 giugno 2001 per l’udienza del 22 ottobre 2001 nei confronti, tra gli altri, di Za.Ma., al quale la notifica dell’atto di appello era già stata ritualmente effettuata il 6-10 a-prile 2001.
Nonostante ciò, la notifica è stata rinnovata a Za.Ma. a mezzo del servizio postale in data 10 luglio 2001, mentre il destinatario non ha ritirato la raccomandata, nonostante l’avviso di notifica n. 4431-1 del 14 luglio 2001 inviatogli dall’ufficio postale.
Deducono i ricorrenti che, all’udienza del 22 ottobre 2001, il consigliere istruttore ha disposto ancora una volta, nonostante non ve ne fosse necessità e non ne ricorressero i presupposti, il rinnovo della notifica a Za.Ma. per l’udienza dell’11 febbraio 2002. Tale secondo rinnovo di notifica è avvenuto ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., ma l’atto non è stato ritirato dal destinatario, per cui l’avviso di ricevimento è tornato con la dicitura “atto non ritirato Pomezia 18 dicembre 2001”.
Secondo i ricorrenti, il mancato ritiro dall’ufficio postale dei due successivi atti di rinnovo delle notifiche da parte del destinatario costituisce atto di volontà del medesimo, ma non può costituire motivo di nullità della notifica o di mancata notifica, che si perfeziona con gli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ..
La notifica dell’atto di appello – si osserva conclusivamente – è avvenuta nel domicilio di Za.Ma. ed i rinnovi sono stati effettuati nel luogo di residenza per come risulta dai certificati anagrafici rilasciati dal Comune di Pomezia.
2.1. – Il motivo è fondato.
Risulta dagli atti – ai quali è possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo – che l’atto di appello proposto da Z.A.M., Z.M.P., Z.G. e N.A. è stato ritualmente notificato a mezzo del servizio postale a Za.Ma. (che era stato contumace in primo grado), nel suo domicilio di Pomezia-Torvaianica, via Corleone, n. 16 (lo stesso luogo ove gli era stato notificato l’atto di citazione in primo grado), in data 6-10 aprile 2001, come risulta dall’avviso di ricevimento sottoscritto da Z.M., familiare convivente.
Ha pertanto errato la sentenza impugnata a dichiarare l’inammissibilità dell’appello per non avere gli appellanti proceduto a rinnovare la notifica nei confronti di Za.Ma. nel termine perentorio fissato all’udienza del 25 giugno 2001: essendo la notifica dell’atto di appello stata effettuata al predetto ritualmente, non vi era necessità di disporre il rinnovo della notifica anche nei suoi confronti.
3. – Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata deve essere, di conseguenza, cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, che la deciderà in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010