Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.1600 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17758/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato PANNONE OTTAVIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato SIPALA ALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOLINAS M. LAURA, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2006 della SEZ.DIST.CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 06/03/2007 R.G.N. 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega PANNONE OTTAVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilità.

La Corte:

OSSERVA Rilevato che con la sentenza qui impugnata e meglio indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato, così rigettando l’impugnazione della società Poste Italiane, la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla predetta società con C. G., e la conseguente trasformazione del contratto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società a versare al lavoratore le retribuzioni maturate a far tempo dal 1 novembre 2004, fino alla riassunzione e detratto l’aliunde perceptum;

che la soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, cui l’intimato ha resistito con controricorso;

che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale con il lavoratore, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

che il suddetto verbale di conciliazione dimostra la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);

che in considerazione della definizione della lite, anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti quelle relative al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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