LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24844/2006 proposto da:
G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRANTE Mariano (avviso postale Via Parrocchia n. 10 –
80036 Palma Campania), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 52479/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 18/04/05, depositato il 5/09/05;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIETRO ABBRITTI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso in oggetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d’appello di Roma con decreto del 5 settembre 2005 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto il 4 novembre 2004 da G.L. diretto a ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 per l’irragionevole durata di un giudizio previdenziale iniziato davanti al giudice del lavoro di Nola il 3 aprile 1997 e definito con sentenza del 18 novembre 2003, notificata il 9 dicembre 2003, per essersi maturato il termine di decadenza semestrale.
Per la cassazione di tale decreto la G. ha proposto ricorso per cassazione, al quale resiste il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta che la Corte Territoriale:
1) abbia violato i principi della giurisprudenza CEDU in materia di indennizzo del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata del giudizio;
2) non abbia motivato la dichiarazione di decadenza dall’azione ex L. n. 89 del 2001;
abbia escluso l’indennizzo per il modesto valore della controversia.
2. Il ricorso è inammissibile perchè non censura in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a richiamare principi in modo generico e in conferente rispetto al contenuto della decisione della corte territoriale. Del pari assolutamente generica è la censura di difetto o insufficienza di motivazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese con Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010