LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24853/2006 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRANTE Mariano (avviso postale Via Parrocchia n. 10 – 80036 PALMA CAMPANIA), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 53117/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 6/06/05, depositato l’08/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIETRO ABBRITTI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per l’accoglimento del ricorso in oggetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d’appello di Roma con decreto dell’8 settembre 2005 ha rigettato il ricorso proposto da O.A. diretto a ottenere l’indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 per l’irragionevole durata di una causa previdenziale iniziata davanti al giudice del lavoro di Nola con ricorso del 19 gennaio del 2000 definito con sentenza del 20 maggio 2004, osservando che, dovendo detrarsi dalla durata complessiva del giudizio il tempo corrispondente a due rinvii chiesti dalla parte per un totale di circa un anno, non si era verificato alcun ritardo irragionevole.
Per la cassazione di tale decreto la O. ha proposto ricorso per cassazione, al quale resiste il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta che la Corte Territoriale:
1) abbia erroneamente escluso il pregiudizio morale in violazione dei principi e della giurisprudenza seguita dalla CEDU;
2) abbia escluso l’indennizzo per la lieve entità del ritardo;
3) abbia erroneamente determinato in tre anni, invece che in ventiquattro mesi la ragionevole durata del giudizio e abbia rigettato la richiesta di condanna al pagamento del bonus di Euro 2.000,00.
2. Il ricorso è inammissibile perchè non censura in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata consistente nell’affermazione del rispetto del parametro della durata triennale del giudizio per effetto della detrazione del periodo di un anno imputabile ai rinvii richiesti dalla parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1.000,00 oltre alla spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010