Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.1608 del 26/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24967/2006 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato MARRA Alfonso Luigi (avviso postale Centro Direzionale G1 – 80143 NAPOLI), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 52541/04 R.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 16/05/05, depositato il 05/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIETRO ABBRITTI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso in oggetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Roma con decreto del 5 settembre 2005 ha rigettato il ricorso proposto da F.C. il 1 luglio 2004 diretto a ottenere l’indenizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di una causa previdenziale iniziata davanti al giudice del lavoro di Napoli e definito, quanto all’an debeatur con sentenza della corte d’appello di Napoli del 10 dicembre 1997, mentre il giudizio sul quantum iniziato davanti al tribunale di Nola il 2 novembre 2000 è stato definito il 19 febbraio 2002, osservando che rispetto alla prima causa si era verificata la decadenza semestrale e che, rispetto al successivo giudizio non si era verificato alcun ritardo irragionevole. La Corte Territoriale ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali Per la cassazione di tale decreto la F. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, al quale resiste il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta che la corte territoriale:

1) abbia erroneamente ritenuto che si era verificata la decadenza rispetto al giudizio sull’an;

2) abbia violato i principi affermati dalla giurisprudenza della CEDU ritenendo ragionevole la durata del giudizio sul quantum di tre anni;

3) abbia erroneamente liquidato l’indennizzo.

2. Il ricorso è infondato.

E’ principio pacifico (v. da ultimo, Cass. n. 18603/2008) che la separata proposizione della domanda per l’accertamento di un diritto di credito e di quella successiva per la determinazione del quantum debeatur da luogo a giudizi diversi ed autonomi, e la relativa scissione dei due momenti processuali è conseguenza di una scelta rimessa all’esclusiva ed insindacabile volontà della parte;

pertanto, all’interno di ciascuno dei due giudizi deve essere individuato l’atto conclusivo e, con esso, il dies a quo di decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione, restando dunque escluso che il suddetto termine, in relazione al primo giudizio, resti inoperante ed inizi a decorrere solo dal momento in cui la decisione del secondo giudizio sia divenuta definitiva.

La determinazione in tre anni della durata ragionevole del giudizio sul quantum è inoltre conforme alla giurisprudenza CEDU. Resta assorbito il terzo motivo. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1.000,00 oltre alla spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura Centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 29 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472