Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.1609 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato ALECCE PATRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO (dello studio legale associato “Defilippi & Associati”, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G.V.G. 167/05 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del 4.10.05, depositato il 15/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/05/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FITTIPALDI Onofrio;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso, notificato il 08/05/2006, proposto, da L. G., avverso il decreto del 15/10/2005 della Corte di Appello di Ancona che ha solo parzialmente accolto il ricorso da esso avanzato, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento introdotto, innanzi al Giudice civile il 3 febbraio 2000 ed ancora pendente; rilevato come la Corte territoriale, ritenuta un’irragionevole durata di 2 anni, abbia quantificato in Euro 2.000,00 l’indennizzo ed in Euro 725,04 le spese; rilevato come vi sia controricorso del Ministero; rilevato come, con i 2 motivi di gravame, il ricorrente (il quale formula anche una generica eccezione di incostituzionalita’ della L. n. 89 del 2001, art. 2 sub artt. 117, 111, 24 e 3 Cost.) lamenti, anche sotto il profilo del vizio motivazionale; a) l’assoluta illegittimita’ della determinazione della irragionevole durata del giudizio; b) l’altrettanto illegittima, conseguente mancata liquidazione dell’indennizzo richiesto in conformita’ degli standards (minimi) fissati dalla Corte CEDU, contemplanti, fra l’altro, la parametrazione all’intera durata del giudizio; vista la richiesta del P.G., del 20 luglio 2007, di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la sua manifesta infondatezza;

ritenuta la piena accoglibilita’ della richiesta, in quanto – premessa l’assoluta genericita’ dell’eccezione d’incostituzionalita’ siccome del tutto apodittica – si rivelano del tutto infondati sia i profili di doglianza relativi alla individuazione in 2 anni del periodo di irragionevole durata del giudizio (una tal misura e’ perfettamente in linea con gli standards della Corte CEDU) sia quelli relativi alla vincolativita’, per il giudice italiano, dei parametri della Corte CEDU concernenti la indennizzabilita’ dell’intera durata del giudizio, ragion per cui resiste ad ogni censura la misura dell’indennizzo cosi’ come liquidata;

ritenuto, pertanto, che il ricorso vada rigettato e il ricorrente vada condannato alla refusione delle spese di questa fase liquidate come in dispositivo; visto l’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese che liquida in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura Centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 22 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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