LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.T., E.C., E.F. quali eredi di E.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, rappresentati e difesi dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI (avviso postale Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 52298/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’11.4.05, depositato il 27.5.05;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/05/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FITTIPALDI Onofrio;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per sua manifesta infondatezza, con ogni conseguenza di legge.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso, notificato il 24/05/2006, proposto, da C. T., avverso il decreto 27/05/2005 della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il ricorso da essa avanzato, il 14 febbraio 2004, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento di appello introdotto, innanzi al Giudice civile nel 1993 e definito in 2^ grado con sentenza “illiquida” pronunciata all’udienza del 3 marzo 1997, ed al quale aveva fatto seguito separato giudizio di quantificazione introdotto con atto del 11 gennaio 2001 e non ancora definito;
rilevato come la Corte territoriale, ritenute la non unificabilita’ dei giudizi sull’”an” e sul “quantum” scissi – nella specie – in ragione di precisa scelta difensiva della parte, e la conseguentemente intervenuta decadenza semestrale in relazione al primo dei due procedimenti, abbia, per il resto, ritenuto del tutto ragionevole la durata del secondo giudizio, e compensato le spese;
rilevato come vi sia controricorso del Ministero;
rilevato come, con i quattro motivi di gravame, la ricorrente lamenti: a) la illegittimita’ del di scostamento dagli standards della Corte CEDU in tema di definizione dei termini di ragionevole durata dei giudizi ed in ogni caso, della considerazione scissa data ai giudizi sull’an e sul quantum; b) l’illegittimita’ della conseguente avvenuta dichiarazione di intervenuta decadenza semestrale; c) la erroneita’ del presupposto secondo cui non fosse stata conferita prova del danno non patrimoniale; d) la conseguente – piu’ che mai illegittima – mancata liquidazione dell’indennizzo richiesto;
vista la richiesta del P.G., del 16 settembre 2007, di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la sua manifesta infondatezza;
ritenuta l’accoglibilita’ della richiesta, in quanto – ferma rimanendo in se’ la piena rispondenza dei parametri di ragionevolezza della durata fatti propri dalla Corte territoriale a quelli gia’ sanciti da questa Corte in recepimento di quelli fissati dalla Corte CEDU – va posto in luce il sostanziale difetto di pertinenza del ricorso, che si traduce, da un lato, nella deduzione di profili (l’insussistenza di un onere probatorio) rimasti in realta’ estranei al decisum, e, dall’altro, nella mancata presa di posizione rispetto al nucleo della ratio decidendi secondo cui, in ogni caso, una considerazione unitaria dei giudizi sull’an e sul quantum risultasse interdetta – nella specie – dalla natura del tutto volontaria e libera della scelta di procedere a due separati giudizi;
dal mancato accoglimento del ricorso consegue altresi’ la condanna alla refusione delle spese che si liquidano come da dispositivo;
visto l’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese che liquida in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura Centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010