Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1612 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI (avviso postale Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G.A.D. 53446/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 13.3.06, depositato il 07/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/05/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FITTIPALDI Onofrio.

FATTO E DIRITTO

Visto il decreto depositato il 7 settembre 2006, con il quale la Corte di Appello di Roma ha solo parzialmente accolto il ricorso proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da C.M., in ordine alla dedottamente irragionevole durata del procedimento dalla stessa introdotto, innanzi al giudice del lavoro di Nola, con atto del 31/3/2000, e non ancora definito all’atto dell’introduzione del ricorso ex L. n. 89 del 2001;

rilevato come la Corte territoriale, piu’ in particolare, sottolineato come il giudizio (il cui periodo di ragionevole durata ha ritenuto di individuare in 2 anni e mesi 6) abbia conosciuto, al 28/09/05, una conseguente eccedenza di durata di 3 anni, abbia liquidato in Euro 3.000,00 (oltre interessi legali) il danno morale, ed in Euro 800,00 complessivi le spese poste a carico del Ministero soccombente;

rilevato come, avverso il suddetto decreto proponga ricorso per Cassazione, con atto notificato il 24/09/07, la C., sulla base di 16 motivi, con i quali lamenta, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come, la Corte territoriale si sia illegittimamente discostata dagli Ut standard fissati dalla Corte CEDU nell’individuare il periodo di ragionevole durata dei giudizi, tanto piu’ tenuta in conto la natura laburistica della controversia, ed in ogni caso non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera – ex se – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, e, piu’ in particolare, abbia, in ogni caso, fissato in soli 3 anni il periodo di irragionevole durata del giudizio ed illegittimamente contenuto nell’insufficiente importo di Euro 3.000,00 l’indennizzo del “danno non patrimoniale”, nonche’ abbia liquidato le spese in misura insufficiente e contraria alla tariffa contenziosa;

visto il controricorso del Ministero con atto notificato il 25/10/07;

vista la relazione del giudice designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

ritenuta la sua piena condivisibilita’, posto che il ricorso, gia’ manifestamente infondato e/o inammissibile (anche per incongrua formulazione dei relativi quesiti di diritto) quanto agli altri profili attinenti alla denuncia di violazione dei parametri di computo della ragionevolezza della durata del processo, al diritto al c.d. “bonus”, alla liquidazione delle spese (parametri pienamente rispettati, andando ancora una volta ribadito come l’obbligo di uniformazione del giudice italiano non si estenda anche al criterio dell’”intera durata” del giudizio presupposto e neppure al riconoscimento del “bonus” aggiuntivo), si rivela altrettanto manifestamente infondato quanto alle doglianze attinenti al supposto illegittimo discostamento dai parametri della Corte CEDU nella liquidazione del danno morale (importo liquidato: Euro 1000,00 per anno); ritenuto che, pertanto il ricorso vada rigettato, con condanna alle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l’art 380 bis c.p.c.;

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese che liquida in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura Centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 22 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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