LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24992/2006 proposto da:
A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, rappresentato e difeso dall’avv. MARRA Alfonso Luigi (avviso postale Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto R.A.D. 52543/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 16.5.05, depositato il 05/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d’appello di Roma con decreto del 5 settembre 2005 ha rigettato il ricorso proposto da A.L. il 23 ottobre 2003 diretto a ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di una causa previdenziale iniziata davanti al giudice del lavoro di Napoli con ricorso del 12 aprile 1996 definito con sentenza d’appello del 29 maggio 2002, passata in giudicato, osservando che rispetto alla causa di merito si era verificata la decadenza semestrale, a decorrere dalla data del passaggio in giudicato, e che, rispetto alla successiva fase autonoma di esecuzione forzata, iniziata a seguito della notifica di atto di precetto in data 27 gennaio e 21 agosto 2003 e proseguita con pignoramento del 23 ottobre 2003 non si era verificato alcun ritardo irragionevole. La Corte Territoriale ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per la cassazione di tale decreto l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, al quale resiste il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta che la Corte Territoriale:
1) abbia erroneamente ritenuto autonoma la fase esecutiva e quindi verificatasi la decadenza;
2) abbia violato i principi affermati dalla giurisprudenza della CEDU per la liquidazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio;
3) abbia erroneamente condannato il ricorrente al pagamento delle spese invece di compensarle 2. Il ricorso è infondato.
Per “definitività” della decisione che conclude il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione della garanzia della ragionevole durata del processo s’intende il momento in cui si consegue il fine al quale il singolo procedimento è deputato, ovvero, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, e, in riferimento al procedimento di esecuzione, il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione, fermo restando che il giudizio civile di cognizione e quello di esecuzione forzata non si saldano in un A unico procedimento, ma restano distinti, sì che il termine per proporre la domanda di indennizzo relativa al giudizio di cognizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio.
Restano assorbito il secondo motivo mentre è inammissibile la censura relativa alla condanna alle spese che consiste in una critica al mancato uso di un potere discrezionale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 900,00 oltre alla spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010