Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.1616 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25169/2006 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRANTE Mariano (avviso postale Via Parrocchia n. 10 – 80036 PALMA CAMPANIA), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 53122/04 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 6/06/05, depositato l’08/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell’8 settembre 2005 la corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposto da A.R. per ottenere l’indennizzo del pregiudizio morale derivante dall’irragionevole durata di una causa previdenziale iniziata davanti al tribunale del lavoro di Nola con ricorso del 19 gennaio 2000 deciso con sentenza del 20 maggio 2004 affermando che il giudizio, non avendo superato la durata di tre anni, dovendo detrarsi dalla durata complessiva un anno causato da due richieste immotivate di rinvio da parte della ricorrente, non aveva superato il termine ragionevole.

La A. ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la corte territoriale non ha indicato la durata ragionevole e che comunque tale durata va determinata in due anni. Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

La corte d’appello ha affermato che la durata ragionevole del giudizio è di tre anni in conformità con gli standard fissati dalla giurisprudenza CEDU. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 900,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 27 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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