Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.1617 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25442/2006 proposto da:

S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO Guido Maria (avviso via fax al nr. *****), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI CARLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 329/05 V.G. della CORTE D’APPELLO di ANCONA dell’11/01/06, depositato l’01/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

lette le conclusioni scritti del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIETRO ABBRITTI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso in oggetto.

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso, notificato il 30/09/2006, proposto, da S. A.M., avverso il decreto del 01/03/06 della Corte di Appello di Ancona che ha solo parzialmente accolto il ricorso da essa avanzato, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento da lei introdotto, con atto di citazione notificato il 22 aprile 1999, innanzi al Tribunale di Forlì, ed avente ad oggetto richiesta di risarcimento dei danni risentiti in un incidente stradale, e definito con sentenza del 01/06/2005;

rilevato come la Corte territoriale, valutate l’incidenza del tempo occorso per la riunione ad altra causa, nonchè quella dell’attività istruttoria articolatasi attraverso più consulenze tecniche e l’assunzione di prove testimoniali, abbia ritenuto superata di 2 anni la ragionevole durata del processo svoltosi innanzi al Tribunale, nonchè esclusa la configurabilità del “danno esistenziale”, e del danno patrimoniale, nonchè ritenuta meramente esplorativa una richiesta di CTU in tema di danno biologico-esistenziale, abbia liquidato in Euro 3.000,00 il solo danno morale ed in Euro 924,52 oltre accessori di legge le spese di giudizio;

rilevato come, il ricorrente, con i 6 motivi di gravame assistiti da memoria, lamenti, anche sotto il profilo del vizio motivazionale: 1) un notevole ed irragionevole ed illegittimo discostamento della Corte territoriale dai parametri fissati, dalla Corte CEDU, ai fini sia della valutazione del periodo di irragionevole durata del processo, sia della liquidazione del danno non patrimoniale; 2) l’altrettanto illegittima esclusione del danno patrimoniale e di quello esistenziale; 3) l’omessa motivazione (e comunque violazione di legge), da parte della Corte Territoriale, in ordine al mancato accoglimento della esplicita richiesta di effettuazione di una CTU tesa ad accertare il danno psicologico, esistenziale e da stress da esso risentito, in quanto tale, non altrimenti accertabile; rilevato come risulti depositato controricorso; vista la richiesta del P.G. in data 26/10/07, di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la sua manifesta infondatezza;

ritenuta l’accoglibilità della richiesta, in quanto del tutto infondate si rivelano le doglianze sollevate: a) in ordine ai parametri seguiti dalla Corte territoriale per la definizione del periodo di irragionevole durata del processo e per la liquidazione del danno non patrimoniale, dando invece essa Corte adeguato conto delle ragioni per cui ha ritenuto – in relazione alle caratteristiche concrete del procedimento introdotto innanzi al Tribunale di Ravenna – di fissare in 2 anni il periodo di irragionevole durata del processo, e ponendosi pienamente in linea con i principi più volte affermati da questa Corte sia una tale statuizione che quella che ha individuato in un importo superiore ad Euro 1.000,00 per anno, l’entità del “danno non patrimoniale”; b) in ordine alle ulteriori conclusioni tratte dalla Corte di Ancona in tema di difetto di autonomia logico-giuridica della categoria del c.d. “danno esistenziale”, ponendosi anch’esse in linea con la più corretta caratterizzazione della figura come anche recentemente avallata dalle SS.UU. di questa Suprema Corte (v. Cass. 26972/08):

ritenute, per altro verso, del tutto inammissibile la doglianza sollevata in ordine al mancato ingresso dato alla richiesta di CTU, in quanto, al di là dell’evidente ed infondata propensione da essa doglianza rivelata alla proliferazione indifferenziata delle vesti del “danno non patrimoniale” (proliferazione in ragione della quale – ad esempio – “il patema d’animo” rimanderebbe ad un’area fenomenica distinta dal “danno psicologico”), in ogni caso essa si traduce – in realtà – in un inammissibile tentativo di provocare un sindacato di merito, in ordine all’esercizio – del tutto discrezionale – fatto dalla Corte territoriale delle sue facoltà nel momento in cui ha ritenuto di non avvalersi della collaborazione di un consulente tecnico, nonchè del tutto generiche le doglianze relative al mancato ingresso al danno patrimoniale;

ritenuto, pertanto, che il ricorso vada rigettato, e che, conseguentemente, il ricorrente vada condannato alla refusione delle spese che si liquidano come da dispositivo;

visto l’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle pese che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi – Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 27 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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