Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1621 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26468-2007 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell’avvocato CASTRONUOVO VITO, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCI LUCA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. n. 154/07 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 6/6/07 depositato il 18/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere relatore è del seguente tenore: ” B.D. chiede, per due motivi, la cassazione del decreto, emesso il 26 ottobre 2007, con cui la Corte d’appello di Brescia le ha riconosciuto la somma Euro 3.500,00, a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della durata, ritenuta eccedente di due anni quella ragionevole, di un procedimento penale conclusosi con sentenza del Gup del Tribunale di Milano di non luogo a procedere con formula piena in ordine ai reati (contro la pubblica amministrazione) ascritti. Si difende il Ministero della giustizia.

OSSERVA Con il primo motivo, denunziando varie forme di violazione di legge e vizi motivazionali, la ricorrente censura l’operata liquidazione, avendo la corte bresciana tenuto conto solo del ritardo e non dell’intero svolgersi del procedimento. Con il secondo motivo, si ascrive alla corte territoriale di non avere liquidato il danno esistenziale. Il primo motivo appare manifestamente infondato. La precettività, per il giudice nazionale, dei parametri indennitari dettati dalla giurisprudenza europea non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo, giacchè mentre per la Corte EDU l’importo ritenuto mediamente congruo va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale resta invece vincolante, sul punto, la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi della quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, senza che, tuttavia, siffatta diversità di calcolo infici la complessiva attitudine della riparazione prevista dalla predetta disciplina ad assicurare un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, con essa, la compatibilità della disciplina introdotta da detta legge con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia e con gli artt. 111 e 117 Cost. (Cass. nn. 23844/2007, 8714/2006, 16514/2005, 13441/2005, 8852/2005, 8568/2005).

Manifestamente infondato appare il secondo motivo.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui in tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il pregiudizio esistenziale costituisce una componente del danno non patrimoniale o morale, il quale è risarcibile al di fuori delle strettoie poste dall’art. 2059 c.c. (cfr. Cass. n. 19354/2005).

Ove si condividano i superiori rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sussistendone i presupposti”.

2. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi Euro 565,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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