Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27741 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2694/2018 R.G. proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTIAGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MELE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di LUCCA, depositato il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 337 ter c.c., M.E. ha chiesto al Tribunale di Lucca che le venisse affidato in via esclusiva il figlio minore Claudio Tiberio C., nato il 10.8.2015 dalla sua unione con C.G.. Con ordinanza del 22.12.2017, il giudice adito, dopo aver dato atto che analogo procedimento era stato proposto dal padre e dai nonni paterni innanzi al Tribunale di Roma il quale si era dichiarato competente a provvedere ed aveva affidato il minore al padre, affermava la propria competenza evidenziando che la residenza abituale del minore era da individuare in *****, ove vivevano i nonni materni sul sostegno dei quali la madre aveva fatto affidamento, e che l’allontanamento dalla casa familiare in Roma, unilateralmente posto in essere dalla madre nel febbraio 2017, non poteva considerarsi precario.

Avverso il provvedimento del Tribunale di Lucca, che ha affidato il minore ai Servizi Sociali del Comune di ***** ed ha disposto CTU psicologica, C.G. ha proposto ricorso per regolamento di competenza per due motivi, con cui ha lamentato che il Tribunale non aveva deciso sull’eccezione di litispendenza da lui sollevata in ragione della pendenza della medesima causa innanzi al Tribunale di Roma, ed aveva affermato la propria competenza dando valore alla precaria ospitalità concessa dai nonni materni a ***** luogo nel quale la madre, priva di reddito, non dispone di una sua abitazione e non svolge attività lavorativa ed ha dato credito alle querele dalla stessa proposte su pretesi maltrattamenti.

M.E. non ha svolto difese. Il PG ha concluso per l’affermazione della competenza del Tribunale di Roma. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questa Corte è chiamata a dirimere un conflitto positivo di competenza all’emissione dei provvedimenti ex art. 337 ter c.c., relativi al figlio minore delle parti, sussistente tra il foro di Roma, preventivamente adito dal padre (ricorso del 22.3.2017), e quello di Lucca, successivamente adito (riscorso del 3.5.2017) dalla madre: entrambi i Tribunali si sono espressamente dichiarati competenti, ed hanno, in concreto, provveduto a disporre l’affidamento del minore in modo tra loro non coerente. In seno al provvedimento impugnato, la pregressa diversa statuizione di competenza viene superata in ragione delle maggiori notizie fornite dalla madre ricorrente, rimasta contumace innanzi al giudice di Roma.

2. Il ricorso è, anzitutto, ammissibile: a) pur resa nell’ambito di un provvedimento che ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi a sè (per il giuramento del CTU), l’affermazione della competenza risulta operata da parte del Tribunale di Lucca in termini di assoluta e oggettiva inequivocità, tali da render chiaro che la suddetta questione è stata definitivamente risolta (cfr. SU n. 20449 del 2014; Cass. n. 3665 del 2017); b) ai provvedimenti in materia di affidamento di minori, vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolvono contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perchè ha un’efficacia assimilabile, rebus sic stantibus, a quella del giudicato (Cass. n. 6132 del 2015).

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei seguenti termini. 4. Va premesso che, secondo quanto rilevato dal PG, tra i due giudizi non sussiste il rapporto di litispendenza non solo perchè, oltre alle contrapposte domande di affidamento esclusivo proposte dai due genitori, si aggiunge quella proposta dei nonni paterni domanda che pur se strettamente collegata alle prime, ha un titolo autonomo e diverso – ma, soprattutto, perchè va in radice escluso che l’individuazione del giudice competente possa essere effettuata in base al criterio della prevenzione, in quanto, per tutte le domande proposte, viene in considerazione un’ipotesi di competenza funzionale, da individuarsi nel luogo di “residenza abituale” del minore, ostativa all’applicazione dell’art. 39 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. n. 16454 del 2015).

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale luogo si identifica in quello dove il minore ha consolidato, consolida ovvero potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico, senza che possa farsi riferimento, alla data della domanda, ad un dato meramente quantitativo (prossimità temporale del trasferimento; maggior durata del soggiorno, ecc.); soprattutto, in casi, come quello in esame, di recente trasferimento di un minore, sarà, dunque, necessaria una prognosi sulla possibilità che la nuova dimora diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore, e dovrà inoltre accertarsi che il trasferimento non si configuri come mero espediente per sottrarre il minore alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina generale della competenza territoriale (Cass. n. 27153 del 2017; n. 21285 del 2015; n. 18817 del 2014).

6. Tale principio, pure richiamato nell’ordinanza impugnata, non è stato correttamente applicato dal Tribunale: nella presente vicenda la madre, priva di occupazione, si è recata presso i propri genitori, ove prima non consta che abitasse talchè la situazione appare caratterizzata da evidente precarietà.

7. Deve in conclusione dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, del resto adito, con istanza congiunta del 31.5.2018, dalle stesse parti, per regolamentare l’assetto dell’affido, come si apprende dalla memoria depositata dal ricorrente. Il giudice designato provvederà anche a liquidare le spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Roma dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del presente regolamento. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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