LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25602/2014 r.g. proposto da:
P.P., (cod. fisc. *****), in proprio e quale legale rappresentante della ***** s.n.c. (p. iva *****), con sede in ***** e M.M. (cod. fisc. *****), tutti rappresentati e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Cesare Zingoni, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Empoli (FI), alla via S. Lavagnini n. 56;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO ***** s.n.c. (p. iva *****), in persona del curatore, Dott.ssa Z.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Gherardo Soresina, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Nomentana n. 76, presso lo studio dell’Avvocato Marco Selvaggi.
– controricorrente –
e PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
– intimata –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di FIRENZE depositata il 26/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. P.P., in proprio e quale legale rappresentante della ***** s.n.c., e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione, con un motivo (sebbene articolato in due profili), resistito dalla sola curatela del proprio fallimento, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1558/2014, depositata il 26 settembre 2014, reiettiva del reclamo L. Fall., ex art. 18,dalla prima proposto contro la dichiarazione del suo fallimento pronunciata dal tribunale di quella stessa città, il 3/17 aprile 2014, dopo averne respinto l’istanza di ammissione al concordato preventivo.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..
3. Il Collegio rileva che, successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale, è stato depositato in cancelleria, da P.P., in proprio e nella indicata qualità, e M.M., un atto di rinuncia al ricorso, cui ha poi aderito il Fallimento controricorrente, “con compensazione totale delle spese di lite”, sul presupposto di “non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio”.
3.1. L’atto è ritualmente sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, sicchè risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c., ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c., rendendo, altresì, inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018