LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14706/2013 proposto da:
SASOL ITALY S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ABRUZZI 3, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARISA OLGA MERONI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
D.M.F., SPECIAL TRANS DI A.G. & C.
S.N.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 65/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/01/2013 r.g.n. 2492/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato LETIZIA CRIPPA per delega Avvocato ANDREA ROSSI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 31 gennaio 2013, in accoglimento del gravame svolto dall’INAIL, nei confronti di Sasol Italy s.p.a. e Special Trans di A.G. & C. s.n.c., avverso la sentenza di primo grado, premessa la qualificazione della domanda svolta dall’INAIL come azione di regresso, ha condannato le predette società, in solido, a rimborsare all’INAIL la complessiva somma di Euro 312.590,40 oltre interessi di legge.
2. La Corte merito, nell’infortunio mortale occorso a Gerace Orlando, dipendente della società Special Trans travolto, alla guida di un ruspa, dal crollo della parete contro la quale veniva ammassata l’allumina, riteneva onerate dell’obbligo di sicurezza Sasol Italy s.p.a. (già Condea Augusta s.p.a.), società che aveva commissionato a Special Trans lo stoccaggio dell’allumina all’interno di un capannone facente parte dell’unità produttiva di *****, e Special Trans di A.G. & C. s.n.c., società appaltatrice, accertata l’illiceità penale del fatto, imputabile a colpa delle predette società per non avere predisposto le misure cautelari antinfortunistiche idonee a prevenire il tragico infortunio.
3. Lo specifico contenuto dell’obbligo di sicurezza ineriva, nella specie, per la Corte di merito, alla valutazione dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici nell’allumina e alle caratteristiche costruttive dell’immobile, nel profilo sia della resistenza delle strutture alle controspinte esercitate dagli accumuli di materiale stoccato, sia della prescrizione di cautele, nelle modalità di accumulo dell’allumina lungo le pareti, idonee ad evitare cedimenti strutturali.
4. Riteneva, inoltre, la Corte del gravame, prevedibile ed evitabile il crollo delle strutture per l’eccessivo accumulo di allumina e rimarcava che il documento di sicurezza della s.p.a. Condea avrebbe dovuto imporre un’altezza massima nell’accumulo di allumina o il divieto di utilizzare la parte finale del capannone, priva di opere di consolidamento esterno, mentre, nella specie, il predetto documento era risultato carente di qualsivoglia previsione in tal senso.
5. Avverso tale sentenza ricorre la s.p.a. Sasol Italy, con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INAIL.
6. D.M.F. e la s.n.c. Special trans di A.G. & C. sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la parte ricorrente si duole che la Corte di merito abbia posto a fondamento della decisione circostanza non dedotta dall’Inail, ed estranea al thema decidendum, quale l’operato del direttore dello stabilimento, l’ingegnere C., così chiamando la società Sasol a rispondere dell’operato del predetto direttore, per omessa rilevazione e valutazione dei rischi, in violazione del codice di rito.
8. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., la sentenza impugnata è censurata per avere la Corte omesso di rilevare, d’ufficio, l’inamissibilità per novità della domanda, introdotta dall’Inail solo in appello, in ordine alla responsabilità del direttore dello stabilimento.
9. I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono privi di decisività, inconferenti rispetto al decisum e, pertanto, inammissibili.
10. La Corte merito è pervenuta alla declaratoria di responsabilità delle società, committente ed appaltatrice, perchè destinatarie dell’obbligo di sicurezza a prescindere dall’individuazione del soggetto al quale rimproverare l’omesso adempimento, ed in particolare la mancata valutazione dei rischi.
11. La condotta dell’ingegnere C., diversamente da quanto assume la parte ricorrente, non ha costituito il fulcro della declaratoria di responsabilità e neanche assume rilievo, nel contesto decisorio, che la Corte di merito abbia negato rilevanza alla condotta del dipendente della Sasol che il giorno dell’infortunio impartì le direttive al Gerace sulla disposizione del materiale presente nel capannone.
12. In ogni caso vale ricordare che una diversa interpretazione degli stessi fatti, oggetto di esame in primo grado, non costituisce ultrapetizione.
13. Con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella prevedibilità o meno dell’evento e, in particolare, della imprevedibilità del rischio, ipotizzabile solo astrattamente, affermata dal giudice penale nella sentenza penale di assoluzione, sulla scorta delle plurime modalità di stoccaggio dell’allumina.
14. Osserva il collegio che non sussiste il denunciato omesso esame atteso che la Corte di merito ha valutato tale elemento ed invero, con proposizione dalla parte ricorrente non censurata specificamente, ha argomentato, con ampia motivazione, l’accertata illiceità penale imputabile a colpa delle predette società, per non avere predisposto le misure cautelari antinfortunistiche idonee a prevenire ed evitare l’evento.
15. Inoltre, il mezzo d’impugnazione in esame neanche coglie nel segno sia perchè l’omesso esame dovrebbe attenere ad un fatto storico, e non già alla connotazione dell’evento come prevedibile o meno, sia perchè viene evocata la sentenza penale in punto di imprevedibilità del rischio da plurime modalità di stoccaggio dell’allumina ma trattasi di rilievo non pertinente rispetto al decisum, incentrato sul decisivo rilievo della prevedibilità e conoscibilità delle condizioni di stabilità del sito per l’accumulo dell’allumina.
16. In conclusione, il ricorso va rigettato.
17. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede alla regolazione delle spese per le parti rimaste intimate.
18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018